Fondo Patrimoniale crea problemi per mutuo

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  • Ultimo messaggio 07 luglio 2022
francyl pubblicato 05 febbraio 2020

Buonasera, mi sono aggiudicata all'asta un immobile che risulta iscritto nel fondo patrimoniale dell'esecutato. Nell'avviso di vendita c'era scritto di dichiarare se veniva acquistato tramite mutuo con ipoteca di primo grado sul bene aggiudicato. Recandomi in banca, in realtà in diverse, mi viene detto che non è certo che la banca accolga la domanda di mutuo perché deve assumersi il rischio di mettere l'ipoteca su un bene iscritto su un fondo patrimoniale. Non so come uscirne. Il curatore reputa che ciò sia impossibile. Possibile che il tribunale abbia messo all'asta un bene senza pensare che le banche non concedano prestito causa fondo? o ci sono banche che finanziano mettendo lo stesso ipoteca? Help! Grazie, Francesca

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inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2020

Ai sensi dell’art. 167 c.c., con il fondo patrimoniale entrambi i coniugi, uno di essi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia. Esso ove abbia ad oggetto beni immobili, deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascrivere presso i registri immobiliari.

L’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia. Sarà possibile esecutivamente sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.

Va ancora detto che ai fini della opponibilità del fondo patrimoniale è rilevante l’annotazione della sua costituzione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”).

Sulla scorta di questi elementi, ricaviamo il dato per cui l'esistenza di un fondo patrimoniale non esclude in assoluto la pignorabilità dei beni, con la conseguenza che se nel caso prospettato si è proceduti comunque a porre in vendita il bene, questo significa che si tratta di una esecuzione che deriva dall’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia oppure di una obbligazione contratta da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, la cui estraneità era però ignorata dai creditori.

 

Precisiamo infine che il fondo patrimoniale non rientra tra le formalità di cui il Giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Peraltro, in linea di principio, la cancellazione non è neanche necessaria in quanto, da un lato, ai fini dell’opponibilità ai terzi è rilevante l’annotazione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Dall’altro, poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

Ciononostante è chiaro che la presenza del vincolo può generare incertezze (per quanto infondate), e dunque rendere meno fluida la circolazione del bene, sicché alcuni tribunali ne ordinano comunque la cancellazione (eventualmente previa comunicazione del decreto di trasferimento a coloro che potrebbero avere interesse al mantenimento della formalità, in modo da provocarne l’eventuale opposizione), anche se la Corte di Cassazione ha affermato che il decreto di trasferimento non può contenere l’ordine di cancellare trascrizioni diverse dal pignoramento e dalle ipoteche senza il consenso delle parti interessate (Cass., 9 novembre 1978, n. 5121; 10 settembre 2003, n. 13212).

sara.77 pubblicato 12 febbraio 2020

buongiorno, ho una domanda sull'argomento, in caso di normale compravendita di un immobile incluso in un fondo patrimoniale, al di fuori della vendita forzata come si procede? deve essere fatta dal notaio una rinuncia da parte dei coniugi?

Grazie.

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2020

La risposta all’interrogativo posto si ricava dall’art. 169 c.c., il quale prevede che se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, del fondo patrimoniale, i beni in esso compresi non si possono alienare (e neppure ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare) se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice tutelare nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Quindi, per verificare come operare occorre leggere l’atto costitutivo del fondo.

regianeconrado pubblicato 07 luglio 2022

Le banche non concedono mutui anche se il fondo patrimoniale è dell'esecutato, per cui comprare all'asta un bene che prevede un fondo patrimoniale, seppur non opponibile si può configurare tranquillamente come un incauto acquisto. Anche la rivendita del bene risulta impossibile a meno che non si trovi un altro acquirente incauto. Lo dico per esperienza su un immobile acquistato nel 2017 che è atato abbandonato ed ora nel 2022 è un rudere perchè la prima asta era di 1 milione e 300 mila euro, l'undicesima a 245.000 era anch'essa deserta perchè tutti sanno la problemica, tranne un incauto acquirente che di fatto ha perso i 250.000 euro: appena una banca legge "fondo patrimoniale", scappa!

regianeconrado pubblicato 07 luglio 2022

Nessun tribunale ha mai potuto cancellare il FONDO PATRIMONIALE, ma perchè date false informazioni? Non comprate mai un immobile con trascritto un fondo patrimoniale! Sarà invendibile e nessuna banca vi concede mutui ipotecari!

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