Fondo patrimoniale

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  • Ultimo messaggio 20 settembre 2017
enricoaira pubblicato 18 settembre 2017

Buongiorno,

ho un dubbio sulla questione fondo patrimoniale e cancellazione dello stesso.

Nell'avviso di vendita è indicato "Non saranno cancellate le domande giudiziali, le domande di assegnazione della casa cuniugale e le locazioni ultranovennali nonchè i provvedimenti emessi da altra autorità."

In questo caso il fondo patrimoniale (non opponibile) associtato all'immobile verrà cancellato o rimarrà presente?

Grazie 

inexecutivis pubblicato 20 settembre 2017

Il fondo patrimoniale non rientra tra le formalità di cui il Giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.

Peraltro, in linea di principio, la cancellazione non è neanche necessaria in quanto, da un lato, ai fini dell’opponibilità ai terzi è rilevante l’annotazione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Dall’altro, poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

 

Ciononostante è chiaro, (e dunque la domanda è pertinente) che la presenza del vincolo può generare incertezze, e dunque rendere meno fluida la circolazione del bene, sicchè alcuni tribunali ne ordinano comunque la cancellazione (eventualmente previa comunicazione del decreto di trasferimento a coloro che potrebbero avere interesse al mantenimento della formalità, in modo da provocarne l’eventuale opposizione), anche se la Corte di Cassazione ha affermato che il decreto di trasferimento non può contenere l’ordine di cancellare trascrizioni diverse dal pignoramento e dalle ipoteche senza il consenso delle parti interessate (Cass., 9 novembre 78, n. 5121; 10 settembre 2003, n. 13212).

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