La risposta alle domande da lei formulate varia, secondo noi, in base al “titolo” in forza del quale l’acconto cui lei si riferisce nella domanda è stato versato. Occorre cioè verificare se il giudice abbia previsto il versamento, in favore del professionista delegato, di un “fondo spese” oppure di un “acconto” sul compenso.
Nel primo caso (fondo spese) la somma ricevuta non dovrà essere fatturata, poiché non costituisce reddito imponibile. Essa, inoltre, non potrà transitare sul conto del professionista delegato e dovrà essere versata su conto corrente intestato alla procedura esecutiva.
Viceversa, se si tratta di acconto, esso potrà essere versato sul conto personale del professionista delegato.
In questo secondo caso occorre operare una ulteriore distinzione.
Se nel riconoscere l’acconto il giudice dell’esecuzione abbia statuito che il creditore procedente anticipi comunque le spese vive necessarie per lo svolgimento delle operazioni di vendita (cosa che normalmente non si verifica), il problema non si pone nel senso che l’acconto costituirà reddito e come tale dovrà essere trattato dal professionista delegato in base al suo regime fiscale.
Se invece è previsto che dall’acconto ricevuto il professionista delegato debba prelevare le somme necessarie a sostenere i costi della procedura, allora entra in gioco la previsione di cui all’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 il quale prevede che "per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito".
Dette somme devono essere annotate giornalmente, distintamente per ciascuna operazione, in apposito registro.
In questo caso, riteniamo che alla scadenza dei 60 giorni, il professionista delegato sia tenuto a fatturare la differenza tra l’acconto ricevuto e quanto abbia affettivamente speso per la procedura.
Vendendo al quesito relativo alla fatturazione, riteniamo anche qui di dover distinguere, pur rappresentando che non esistono prassi univoche all’interno dei vari tribunali.
A nostro avviso, se il professionista delegato sostiene le spese di pubblicità prelevando il relativo importo dall’acconto ricevuto, la fattura dovrà essere che la fattura debba essere emessa in favore di colui che materialmente esegue il pagamento, indipendentemente dalla imputazione finale dello stesso in sede di distribuzione del ricavato.
In altri termini, se al pagamento provvede il delegato prelevando il relativo importo dalla somma ricevuta a titolo di acconto, la fattura dovrà essere emessa in suo favore.
Se invece il professionista paga attingendo alla somma ricevuta a titolo di “fondo spese” la fattura dovrà essere emessa in favore del creditore che quel fondo spese.
Viceversa, essa dovrà essere intestata al creditore.