Se l’esecutato non è collaborativo il professionista delegato ha l’obbligo di procedere egli stesso all’emissione della fattura. In questi termini si è espressa l’agenzia delle entrate con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.
La scelta di fondo seguita dall’Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l’IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
A proposito delle modalità di emissione del documento fiscale, la circolare citata prevede che il delegato debba ricorrere all’istituto della fatturazione in nome e per conto.
La possibilità per soggetti diversi dal soggetto passivo di emettere fattura per conto di quest’ultimo è prevista dall’art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o … ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa … per suo conto, da un terzo ….”.
Sul piano operativo la fatturazione in nome e per conto si esegue ricorrendo alla cd. fatturazione in numerazione progressiva per serie distinte, tendenzialmente ammessa nel nostro ordinamento e, dunque, numerando la fattura emessa in nome e per conto dal professionista delegato con il n. 1/serie, non seguita da altra fattura successiva, salvo ipotesi particolari, quali ad esempio la vendita a più lotti (nel qual caso seguiranno le fatture progressive n. 2/serie, n. 3/serie, ecc.).
In alternativa potrebbe pensarsi di chiedere il numero della fattura allo stesso debitore esecutato, ove costui si mostri collaborativo.
Versamento dell'imposta.
Per quanto attiene al versamento dell’imposta, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 19/6/2006 n. 84 ha istituito il codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento, mediante modello F24, dell’IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili.
In questa occasione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito altresì che: “nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l’imposta dovuta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all’IVA”; nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito, secondo le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice tributo, appositamente istituito: 6501 denominato “IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”.