Fattura società esecutata

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  • Ultimo messaggio 13 settembre 2019
fabrizio80 pubblicato 06 settembre 2019

Salve, mi sono aggiudicato un immobile ad un'asta fallimentare nel mese di luglio. Ora per completare il trasferimento dell'immobile il curatore mi ha detto che sta attendendo la fattura della società esecutata altrimenti l'ag delle entrate non può procedere al completamento dell'atto di registrazione. Vorrei sapere se ci sono dei tempi entro i quali la società debitrice deve rilasciare tale fattura. Grazie

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inexecutivis pubblicato 12 settembre 2019

Per rispondere all’interrogativo occorre dare conto di un dato normativo che è stato recentemente oggetto di ripetute modifiche.

Ai sensi dell’art. 21, comma 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”, il quale a sua volta prevede al comma 2 let. a) che le cessioni di beni eseguite per atto della pubblica autorità (ed è il caso delle vendite giudiziarie) la prestazione si intende eseguita all'atto del pagamento del corrispettivo.

Dunque, allo stato attuale, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dal versamento del saldo del prezzo.

Questa disciplina è quella che risulta all’esito delle modifiche apportate all’art. 21 dall’art. 12-ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, il quale ha esteso a 12 l’originario termine di dieci giorni.

Il termine di 10 giorni, a sua volta, era stato introdotto dall’art. 11 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, a partire dalle cessioni avvenute a decorrere dal primo luglio 2019.

Insomma, nel suo caso il termine di emissione della fattura dovrebbe essere di 10 o 12 giorni dal versamento del corrispettivo.

fabrizio80 pubblicato 12 settembre 2019

Salve io versamento del saldo prezzo l'ho effettuato nel mese di giugno! Cosa succede se la società esecutata non effettua la fattura? Inoltre essendo una vendita forzata perché la società alla quale è stato pignorato il bene dovrebbe aver interesse ad effettuare una fattura di un bene che gli è stato venduto in modo forzato?

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2019

Se l’esecutato non è collaborativo il professionista delegato ha l’obbligo di procedere egli stesso all’emissione della fattura. In questi termini si è espressa l’agenzia delle entrate con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.

La scelta di fondo seguita dall’Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l’IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.

A proposito delle modalità di emissione del documento fiscale, la circolare citata prevede che il delegato debba ricorrere all’istituto della fatturazione in nome e per conto.

La possibilità per soggetti diversi dal soggetto passivo di emettere fattura per conto di quest’ultimo è prevista dall’art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o … ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa … per suo conto, da un terzo ….”.

Sul piano operativo la fatturazione in nome e per conto si esegue ricorrendo alla cd. fatturazione in numerazione progressiva per serie distinte, tendenzialmente ammessa nel nostro ordinamento e, dunque, numerando la fattura emessa in nome e per conto dal professionista delegato con il n. 1/serie, non seguita da altra fattura successiva, salvo ipotesi particolari, quali ad esempio la vendita a più lotti (nel qual caso seguiranno le fatture progressive n. 2/serie, n. 3/serie, ecc.).

In alternativa potrebbe pensarsi di chiedere il numero della fattura allo stesso debitore esecutato, ove costui si mostri collaborativo.

Versamento dell'imposta.

Per quanto attiene al versamento dell’imposta, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 19/6/2006 n. 84 ha istituito il codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento, mediante modello F24, dell’IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili.

In questa occasione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito altresì che: “nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l’imposta dovuta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all’IVA”; nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito, secondo le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice tributo, appositamente istituito: 6501 denominato “IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”.

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