Fasi dell'asta dopo aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 11 ottobre 2018
lario pubblicato 08 ottobre 2018

Buongiorno, 

vorrei partecipare ad un'asta immobiliare e mentre mi è abbastanza chiaro cosa fare prima e durante l'asta mi piacerebbe conoscere le fasi dell'asta dopo l'aggiudicazione e i tempi di massima previsti per queste fasi.

grazie

inexecutivis pubblicato 11 ottobre 2018

I tempi e le fasi che seguono l'aggiudicazione sono i seguenti.

In primo luogo l'aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo e le eventuali spese di trasferimento secondo i tempi e le modalità stabilite dall'ordinanza di vendita.

Viene successivamente in rilievo quanto previsto dall'art. 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo".

Come si vede, il legislatore non ha individuato in termini precisi entro quanto tempo dal versamento del saldo prezzo deve essere emesso il decreto di trasferimento, prevedendo, con una formula più generica, che questo deve essere predisposto dal professionista delegato senza indugio, il che vuol dire che il decreto di trasferimento deve seguire al versamento del saldo in tempi brevissimi.

Inoltre, poiché il decreto di trasferimento produce l’effetto traslativo, da quel momento l’acquirente matura anche il diritto alla consegna del bene, in forza dei principi generali in materia di compravendita.

Emesso il decreto di trasferimento, il professionista delegato dovrà procedere (sempre ai sensi del citato art. 591 bis c.p.c.) alla sua registrazione, trascrizione e voltura catastale.

I tempi di questi adempimenti sono previsti dall’art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986, (a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”) e dall’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 (in forza del quale i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”).

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