A nostro avviso non è necessario attendere la registrazione del decreto di trasferimento per ottenere la consegna del bene.
Sono necessarie alcune premesse al fine di comprendere i termini della questione.
In seno alle procedure esecutive (individuali e concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.
La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.
In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).
Diverso, ma intimamente connesso a quello appena succintamente riassunto, è il tema della revocabilità, e dunque della stabilità, del decreto di trasferimento (e del suo effetto traslativo), a norma dell’art. 487 c.p.c., a mente del quale “Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.
La giurisprudenza sopra citata ha individuato questo momento (cioè il momento ultimo entro il quale il decreto di trasferimento può essere revocato) nel compimento delle formalità indicate al comma primo dell’art. 586, vale a dire registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.
Ed allora, se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.
Per completezza ricordiamo che a norma dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”.
Inoltre, in base all’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), in forza del quale “i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.