Fase di merito opposizione art. 617 cpc

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  • Ultimo messaggio 04 marzo 2022
Michele8927 pubblicato 27 febbraio 2022

Buongiorno, quale creditore in una procedura esecutiva immobiliare ho promosso opposizione agli atti esecutivi impugnando il provvedimento del giudice di estinzione della procedura per antieconomicità. Il giudice ha poi accolto la mia opposizione dando 90 giorni per l'introduzione del merito. Ora, in qualità di creditore e di opponente sono obbligato all'introduzione del giudizio al fine di non vedere la caducazione del provvedimento cautelare che ha disposto la riattivazione dell'esecuzione? Grazie

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robertomartignone pubblicato 27 febbraio 2022

Direi proprio di si 

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2022

A nostro avviso non è necessario introdurre il giudizio di merito.

La ragione del nostro convincimento riposa nella considerazione per cui la ratio dell’art. 624, comma III ai sensi del quale se è concessa la sospensione ed il giudizio di merito non viene introdotto nel termine fissato la procedura esecutiva si estingue, va ricercata nella esigenza di evitare che la procedura esecutiva, sospesa dal giudice dell'esecuzione, resti sine die in una situazione di limbo. Così non è quante volte il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione si pronuncia sull'opposizione promossa non determina una situazione di stallo, ma imprime alla procedura una svolta che le consente di procedere oltre. La conseguenza è che allora se il giudizio di merito non viene introdotto, il carattere di provvisorietà che è insito nel provvedimento adottato in prima battuta dal giudice dell'esecuzione per effetto di una opposizione promossa, si stabilizza.

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