Far valere i diritti dell'aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 13 febbraio 2019
chris_astor pubblicato 10 febbraio 2019

Buonasera, vorrei sottoporvi alcune domande. Nel maggio 2018 mi sono aggiudicata una casa all'asta, occupata da un affittuario dell'esecutato, con obbligo di lasciare l'abitazione dal momento di aggiudicazione d'asta.

Il giudice ha provveduto ad emettere decreto di trasferimento in mio favore a settembre 2018.

Il rilascio dell'immobile è avvenuto in assenza della persona che occupava lo stesso, ma purtroppo sono rimasti i mobili e come da ordinanza e art 560 a tempo 30 giorni salvo casi urgenti, vorrei avvalermi dei CASI URGENTI, data la situazione di mia moglie aggravata da una gravidanza a richio, dalla problematiche di essere costretti a vivere in montagna e dover viaggiare ogni giorno per recarsi a lavoro. Vorrei sapere se c'è un modo per far valere le mie ragioni, se c'è un modo per richiedere un risarcimento danni e se esiste una modalità per destituire il custode delegato completamente inaffidabile.

Grazie

inexecutivis pubblicato 13 febbraio 2019

Comprendiamo le difficoltà espresse nella domanda, ma non ci è ben chiara la dinamica di quanto accaduto.

Da quanto è dato comprendere (ci corregga se sbagliamo) il rilascio dell'immobile è avvenuto, ma all'interno dello stesso sono ancora presenti dei mobili.

Ad allora, per comprendere il da farsi occorre partire dalla lettura dell'art. 560, comma quarto c.p.c., a mente del quale Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Dunque, in teoria, decorsi 30 giorni occorrerebbe procedere alla distruzione o alla vendita dei mobili presenti (se il giudice ritiene che abbiano un valore economico apprezzabile, cosa che per la verità non accade di frequente).

Ciò detto, se vi è urgenza di entrare in possesso dell'immobile e si è disposti a sostenere le spese di smaltimento, una soluzione potrebbe essere quella di chiedere al custode l'immediata consegna delle chiavi, dispensandolo dal proseguire nella esecuzione della liberazione dell'immobile.

Infatti, ai sensi del terzo comma dell'art. 560 c.p.c., l'esecuzione dell'ordine di liberazione è curata dal custode, a meno che l'aggiudicatario non lo esenti.

Quanto al risarcimento del danno nei confronti del custode, esso è astrattamente configurabile, a condizione che si rilevino effettivi profili di responsabilità.

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