Fallimento persona giuridica - saldo prezzo di aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 19 gennaio 2019
elisa pubblicato 14 gennaio 2019

Gentile Asta Legale,

sto interessandomi al seguente caso e chiedo aiuto nel determinare in modo approssimativo le spese da sostenere. Si consideri che l'importo di aggiudicazione che mi sono prefissata è pari a 140.000 euro per un lotto (cat. A/2) chè è attualmente in proprietà a persona giuridica dichiarata fallita. 

Cito testualemente: "L'offerta verrà intesa al netto delle spese e dei costi tutti fiscali, dell'IVA e dell'imposta di registro e di trasferimento. Al riguardo si precisa che il lotto è attualmente in proprietà di persona giuridica (...) Il saldo prezzo di aggiudicazione, maggiorato di tutte le spese inerenti e conseguenti la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti, nonchè gli oneri e le spese notarili e ogni altra spesa dovrà essere corrisposto direttamente al curatore fallimentare..."

Ringrazio anticipatamente dell'aiuto.

Cordialmente. 

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inexecutivis pubblicato 17 gennaio 2019

Dal contenuto della domanda ricaviamo il dato per cui il trasferimento immobiliare sarà soggetto ad IVA.

Si applicherà pertanto un’aliquota del 22%, con una imposta di registro di €. 200,00 (sensi 40, comma 1 TUR della nota all’art. 1 della tariffa) imposta ipotecaria del 3% (con un minimo di 200), ai sensi dell’art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs 347/1990 (se si trattasse di un trasferimento soggetto ad iva ma diverso da quelli di cui all’ art. 10, comma primo, n. 8-ter d.P.R. 633/1972 si applicherebbe una imposta ipotecaria nella misura fissa di €. 200,00 a mente della nota all’art. 1 della tariffa allegata al d.lgs 347/1990)

una imposta catastale proporzionale dell’1% (con un minimo di 200 euro) ai sensi dell’art. 10, comma 1 del citato d.lgs 347/1990

una imposta di bollo pari ad €. 230,00

tassa ipotecaria €. 35, tassa catastale €. 55 (ai sensi dell’art. 19 d.lgs 347/1990 e dei punti 1.1 ed 1.2 della tabella relativa).

A proposito dell'aliquota IVA, precisiamo che l'aliquota scende dal 22 al 10% nel caso di fabbricati "Tupini", per intendendosi quelli identificati dall'art. 13 della L. n. 408/1949, nonché dal combinato disposto dall’articolo 1 della L. n.1493/1962 e dall’articolo unico della L. n. 1212/1967.

L’art. 13 li definisce come le “(…) case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso (…)”, mentre l'art. 1 della l. n. 1493/1962 stabilisce che “(…) le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, (…) sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra (…)”.

Queste norme sono state oggetto di interpretazione autentica da parte della l. n. 1212/1967, la quale ha esplicitato che è necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, due condizioni:

a) almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;

b) non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.

Quanto ai costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli osserviamo quanto segue.

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (€. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

elisa pubblicato 17 gennaio 2019

Gentile Asta Legale,

ringrazio delle informazioni fornite.

Alcune domande di precisazione omesse nella precedente scrittura.

1. Trattandosi di acquisto "prima casa" posso beneficiare dell'IVA agevolata al 4%?

2. Nell'avviso di vendita (secondo esperimento) si comunica sia il prezzo base d'asta sia l'offerta minima seguita dalla dicitura "pari all'offerta di acquisto già pervenuta al curatore".

Cosa s'intende con ciò? Forse qlno ha avanzato proposta di acquisto prima che fosse redatto e pubblicato l'avviso di vendita?

Ringrazio sin d'ora. Cordialmente.

 

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2019

Certamente se ricorroni i presupposti per fruire dei benefici prima casa, l'aliquota IVA sarà de l4%.

In ordine al significato della dicitura di cui ci ha detto, è ppssibile che sia pervenuta già una proposta di acquisto, ma per fornire una risposta precisa occorrerebbe procedere ad un esame compiuto dell'avviso di vendita.

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