Fallimento: immobile del debitore in comproprietà con la moglie 1/2 ciascuno

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  • Ultimo messaggio 18 luglio 2020
giacomo pubblicato 13 luglio 2020

Salve, 

quale curatore, nel caso di immobile da porre all'asta all'interno di un fallimento, se la quota/proprietà dell'immobile da parte del debitore è solo della metà mentre l'altra metà è della moglie estranea al fallimento,qualè la soluzione migliore da utilizzare per il più tempestivo realizzo del bene? Essere autorizzato a vendere l'intero bene o essere autorizzato a dividere l'immobile in due per ciascuna quota di proprietà?

inexecutivis pubblicato 18 luglio 2020

Non è possibile offrire una risposta che prescinda dal caso concreto e dalle specificità del bene.

In linea generale va premesso che se il bene era in comproprietà, la dichiarazione di fallimento ha determinato l’acquisizione all’attivo del fallimento della quota del coniuge fallito, e la curatela è subentrata nella comproprietà del bene, con gli stessi diritti del comproprietario. La conseguenza è che, nella stessa misura in cui il comproprietario non può disporre dell’intero, allo stesso modo il curatore non può porre in vendita l’intero, potendo disporre esclusivamente della quota acquisita all’attivo.

In una situazione di tal fatta le alternative sono tre.

In primo luogo il curatore potrebbe decidere, nel programma di liquidazione da redigersi ex art. 104 ter l.fall. di porre in vendita la quota.

Si tratta di una scelta che normalmente non viene seguita, poiché la collocazione della quota sul mercato normalmente produce modesti risultati in ragione della sua  scarsa appetibilità. Di questo ha consapevolezza lo stesso legislatore, che all’art. 600 c.p.c. dispone che in caso di pignoramento di quota si procede alla vendita della stessa solo quando è possibile ritenere che il prezzo di vendita sarà pari o superiore al valore di stima.

Altra soluzione è quella di procedere, in accordo con l’altro comproprietario, ad una separazione in natura, attraverso un contratto di scioglimento della comproprietà e l’esecuzione degli eventuali interventi necessari a frazionare l’unico immobile. Questa scelta consentirà di disporre di un bene collocabile sul mercato nella sua interezza, ma la sua convenienza sul piano economico va valutata volta per volta, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto consente di collocare sul mercato.

Infine, una terza opzione è quella di chiede al giudice delegato di essere autorizzato ad intraprendere un giudizio di scioglimento della comunione.

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