Fallimento e divisione giudiziale

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  • Ultimo messaggio 02 marzo 2020
tucniak pubblicato 27 febbraio 2020

 

Buongiorno, vorrei partecipare ad un’asta immobiliare ma ho alcuni dubbi e avrei bisogno di qualche delucidazione.

 La procedura di espropriazione (divisione giudiziale) è del 2018 ed è stata promossa dai creditori nell’ambito di un fallimento avviato nel 2014.

L’immobile è in comproprietà tra GENITORE per la quota di ¾ ( è il soggetto fallito, la sua quota era in carico al fallimento ed è deceduto poco prima dell’avvio del fallimento stesso) e FIGLIO per la quota di ¼ (unico figlio del soggetto fallito).

Nei documenti della procedura si parla di indivisibilità delle quote immobiliari e si prende atto di una procedura di tacita accettazione dell’eredità in itinere a favore del FIGLIO dopo la morte del GENITORE.

Leggendo i documenti della procedura vedo che, tra i vincoli e gli oneri che resteranno a carico dell'acquirente, risulta una domanda giudiziale, per divisione giudiziale a seguito di atto giudiziario emesso dal tribunale, trascritta circa un anno fa a favore e contro i signori proprietari di cui sopra.

Da quello che capisco leggendo anche altri argomenti simili sul forum (ma sono completamente inesperto in materia) la divisione giudiziale in questo caso è un atto del tribunale per sciogliere la comunione dei beni. È così oppure l’attuale comproprietario può vantare qualche diritto rispetto alla quota di 250/1000?

Potrebbero esserci rischi per l’acquirente di questo immobile?

Potrebbero esserci problemi in caso di eventuale, futura rivendita?

Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti.

inexecutivis pubblicato 02 marzo 2020

Dalle informazioni contenute nella domanda formulata non riteniamo che vi siano problemi.

Invero si tratta di un ordinario giudizio di scioglimento della comunione che deriva dal fatto che alla massa fallimentare sono stati acquisita beni di cui il fallito era proprietario solo pro quota.

Poiché il compito del curatore è quello di provvedere, a norma dell’art. 104 ter l.fall. alla vendita dei beni fallimentari, nel caso di specie per farlo ha dovuto introdurre un giudizio di scioglimento della comunione poiché, evidentemente, la collocazione sul mercato della quota indivisa non avrebbe suscitato interesse.

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