Facoltà del progettista di non rinunciare all'opera e di essere liquidato dall'aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 26 gennaio 2021
lku387 pubblicato 24 gennaio 2021

Buongiorno

Interessato a partecipare ad un'asta per il Lotto di un immobile parzialmente ristrutturato, mi sono confrontato con il progettista responsabile del progetto di ristrutturazione incompiuto per avere maggiori informazioni.

Il progettista mi informa che nè lui nè il tecnico strutturista sono stati liquidati dal pignorato per il lavoro svolto rispetto al Lotto di mio interesse. In quanto il progettista non ha mai rinunciato all'opera, mi informa che l'aggiudicatario non potrà proseguire i lavori incaricando un nuovo tecnico senza il suo nullaosta. Indica anche che è in suo potere la facoltà di scrivere al comune per vietare l'avanzamento dei lavori se presentati da un'altro tecnico che non sia lui. I permessi di costruire sono scaduti e la perizia non cita alcun debito verso i vecchi tecnici.

Non riesco a trovare una casistica simile altrove, nè una legislazione che supporti quanto detto. Quindi vi chiedo cortesemente: quali diritti può vantare il vecchio progettista? Può impedire la ripresa dei lavori anche se si incarica un nuovo tecnico?

Tutti quei debiti verso vari soggetti, che non sono esplicitamente cancellati dalla procedura d'asta (come pignoramenti/ipoteche), vengono trasferiti e sono a carico dell'aggiudicatario?

Grazie mille 

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2021

non esiste nessuna norma che obblighi il proprietario a rivolgersi al vecchi tecnico.

Quanto alla sorte delle ipoteche e dei pignoramenti per rispondere è necessario partire dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Analoga previsione si rinviene nella legge fallimentare, la quale all’art. 108 comma secondo prevede che una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Dunque, in definitiva, i titolari di ipoteca iscritte precedentemente al trasferimento, non potranno rivalersi sull’acquirente.

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