evitare il pignoramento con saldo e stralcio con la banca

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  • Ultimo messaggio 12 gennaio 2019
liona pubblicato 08 gennaio 2019

salve, ad un signore stanno per pignorare un immobile il cui prezzo base d asta è stato stabilito in euro 610 mila. avanza il prignoramento la banca a cui non era stato pagato il mutuo per un credito di 500 mila,al quale si accodano equitalia con 140 mila, e condominio 40 mila.  ora la procedura è sospesa perche l avvocato ha fatto opposizione 615 e l udienza è ad aprile, non c e ancora stata la fissazione d asta. la banca ad un potenziale cliente già ha riferito che sarebbe scesa a 380 mila. però il cliente si è fatto due calcoli e non gli conviene acquistarla. l'ideale sarebbe a  mio parere che lo stesso debitore la compri, anche perche con equitalia sta facendo la rottamazione ter e pertanto il debito di 140 si dividerà in 2.

prima domanda:i figli se riesco vorrebbero riuscire a trovare i soldi per chiudere dando i soldi al padre, loro non possono intestarsi la casa perche non avrebbero altrimento lo sconto per l equitalia e non ce la farebbero con i soldi cosi.

a mandarla per le lungo quanto durerà la procedura? mi hanno parlato di società che comprano il debito al prezzo base d asta ma sarà sicuro?? e poi ultima domanda : se dovesse andare all asta la casa, la banca farà sempre lo sconto a 380 oppure si prende il credito originario di 500.?

insomma consgiliateci voi

grazie mille

inexecutivis pubblicato 12 gennaio 2019

Nel rispondere alla domanda formulata dobbiamo partire dalla premessa per cui ai sensi dell'art. 571 c.p.c. tutti, tranne il debitore, possono presentare offerta di acquisto.

Questo dato normativo esclude in radice la possibilità di praticare la prima strada ipotizzata, cioè quella di versare all'esecutato disponibilità finanziarie necessarie per partecipare alla procedura e acquistare in seno ad esse il bene.

A nostro avviso, la soluzione che invece può essere ipotizzata è quella di trovare, con i creditori che sono presenti nella procedura (procedente ed intervenuti) una soluzione negoziale, in forza della quale i figli potrebbero acquistare il bene pignorato versando il corrispettivo nelle mani dei creditori, secondo importi che andranno a stabilirsi, e contestualmente tutti i creditori rinuncino alla procedura, depositando in cancelleria apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 629 c.p.c., a mente del quale la procedura esecutiva si estingue se prima dell'aggiudicazione il creditore procedente e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano alla procedura.

Per ottenere questo risultato suggeriamo di chiedere al giudice la fissazione di una udienza nella quale formalizzare la dichiarazione di rinuncia. In questa udienza, alla quale dovrà essere presente anche il notaio rogante l'atto di compravendita, l'acquirente consegna al notaio l'assegno circolare (o gli assegni circolari, nel caso in cui il prezzo debba essere ripartito tra più creditori) costituente il corrispettivo della compravendita, i creditori dichiarano di rinunciare alla procedura, il giudice pronuncia la dichiarazione di estinzione ordinando al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione del pignoramento trascritto sul bene, così che il notaio consegna gli assegni circolari ricevuti degli acquirenti ai creditori che hanno appena rinunciato.

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