Estinzione pignoramento e relativa cancellazione

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  • Ultimo messaggio 22 febbraio 2021
civile01 pubblicato 09 febbraio 2021

Buonasera.

Vorrei acquistare un immobile da una Società che ha presentato domanda di concordato in continuità e che ha ottenuto dal Tribunale la relativa omologazione.

Prima della domanda di concordato, l’unico creditore ipotecario aveva promosso e trascritto un pignoramento sul bene, che, a seguito della domanda di concordato, è stato dichiarato improcedibile con conseguente estinzione della procedura da parte del Giudice dell’esecuzione.

L’acquisto che andrei a fare prevedrebbe l’intervento anche del suddetto creditore ipotecario che, coerentemente al piano concordatario, presterebbe il consenso alla cancellazione dell’ipoteca.

Il problema è che io vorrei che, oltre alla cancellazione dell’ipoteca, si provvedesse anche alla cancellazione del pignoramento. Problema che diviene maggiore se si considera che il Giudice dell’esecuzione, nel dichiarare l’estinzione della procedura, non ha emesso l’ordine di cancellazione di tale formalità.

Mi chiedevo quindi: posso ottenere all’interno dell’atto di compravendita il consenso del creditore ipotecario alla cancellazione anche del pignoramento e provvedere alla cancellazione di questo sulla base di tale consenso, similmente a come avverrà per l’ipoteca? In caso negativo, posso procedere alla cancellazione del pignoramento sulla base del mero decreto di estinzione della relativa procedura? In caso ulteriormente negativo, come potrei fare?

Per completezza segnalo inoltre che successivamente al decreto di estinzione della procedura, ha presentato domanda di intervento nella medesima un ulteriore creditore chirografario della società venditrice… potrebbe rappresentare un problema ciò?

Grazie in anticipo per il vostro prezioso contributo che vorrete offrirmi.

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inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2021

 La risposta alla domanda formulata si rinviene dalla lettura del combinato disposto degli artt. 108 e 182, comma quinto, l.fall., dai quali si ricava pacificamente il dato per cui anche nella vendita concordataria (la quale, come quella fallimentare, ha natura coattiva) si procede alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni che gravano sul bene, analogamente a quanto avviene nel fallimento e nelle esecuzioni individuali.

La questione, già pacifica in giurisprudenza, è stata ulteriormente chiarita dal d.l. 83 del 27.6.2015, (convertito in l. 132/2015) il quale ha aggiunto al citato quinto comma un secondo periodo stabilendo che "la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi".

In dottrina si è osservato che non è affatto chiaro quali possano essere le diverse disposizioni che il decreto di omologazione può contenere in proposito. È stato ipotizzato che forse la cancellazione potrebbe essere graduata in funzione delle modalità di pagamento rateale del prezzo, oppure che l'emissione del decreto di cancellazione sia subordinato alla prestazione di idonee garanzie.

A questo fine, pertanto, è bene interloquire con il liquidatore per verificare se il decreto di omologa contenga prescrizioni in tal senso.

civile01 pubblicato 16 febbraio 2021

Buonasera. Vi ringrazio per il gentile e tempestivo riscontro.

Se non approfitto eccessivamente della vostra disponibilità avrei tuttavia bisogno di un ulteriore chiarimento.

Letta la norma da voi richiamata, mi sembra infatti di comprendere che essa si riferisca alle ipotesi di concordato con cessione dei beni mentre nel mio caso il concordato (presentato dalla società venditrice che è una società che opera nella costruzione e vendta di immobili) è in continuità e non è stata prevista nomina di un liquidatore, bensì del solo commissario giudiziale.

In considerazione di ciò vorrei pertanto capire se la circostanza sia irrilevante e pertanto se l'art. 182, comma 5 si applichi anche alle ipotesi di concordato in continuità nonchè

  • in caso positivo, qualora il decreto di omologa nulla preveda sul punto della cancellazione del pignoramento gravante sul bene, a chi spetti e come si debba procedere per ottenre dal giudice l'ordine di cancellazione, ovvero
  • in caso negativo (e cioè nell'eventualità in cui l'art. 182, comma 5 non si applichialle ipotesi di concordato in continuità)  come possa fare per ottenere la cancellazione.

Grazie.

inexecutivis pubblicato 19 febbraio 2021

La richiesta di chiarimenti ci consente di essere più specifici, e di delimitare gli ambiti di operatività del così detto effetto purgativo in ambito concordatario.

Questi ambiti sono stati recentemente chiariti (secondo noi in modo condivisibile) da Cass., sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23139.

Secondo questa sentenza, per capire se alla vendita debba accompagnarsi o meno la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene occorre partire dalla premessa che un conto è la liquidazione che avvenga in esecuzione di un concordato che preveda la cessione dei beni dell'imprenditore per soddisfare il ceto creditorio, un altro è la vendita dei beni che siano il frutto della continuazione dell'attività di impresa da parte dell'impresa in concordato.

La prima attività assolve una funzione corrispondente a quella della liquidazione fallimentare, ed è presieduta dal criterio del miglior soddisfacimento dei creditori, come rende esplicito il rinvio fatto dall'art. 182, comma 5, I. fall., agli articoli da 105 a 108-ter I. fall..

La seconda attività rappresenta invece il naturale svolgimento ciclo produttivo di un'impresa operante sul mercato ed è presieduta dalle regole (di libertà negoziale in funzione del conseguimento di un profitto d'impresa) a cui il mercato si ispira, dato che in questo tipo di concordato i creditori vengono soddisfatti con i proventi che la continuazione dell'attività economica nel suo complesso riuscirà a produrre.

L'art. 182, comma 5, I. fall. prevede, prosegue la Corte, l'applicazione "alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo" de"gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili" e subito dopo specifica che "la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice".

Questa norma deve essere letta, secondo la sentenza, come un rinvio complessivo alle norme espressamente richiamate, e quindi come rinvio anche alle regole di pubblicità, competitività e stima che esse contengono.

Solo in questo senso si giustifica la regola della cancellazione, e quindi solo la necessaria competizione nell'ambito di una procedura pubblica di dismissione del bene, che muova dal suo prezzo di stima e favorisca la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e con esso la miglior soddisfazione dei creditori giustifica l'effetto purgativo della vendita procedimentalizzata.

Al contrario, la vendita di un bene sul mercato che sia il frutto della continuazione dell'attività di impresa, non ispirata a questi criteri ma al principio della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in concordato, il quale si rivolge al mercato di riferimento con l'obiettivo della massimizzazione del proprio profitto e addiviene alla vendita secondo le modalità di contrattazione - quanto a individuazione del cliente e del prezzo di vendita - che egli ritenga più opportune non è coerente e non consente l’applicazione della previsione che autorizza la cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato.

È ben vero che l'art. 182, comma 5, I. fall., laddove fa riferimento non solo alle vendite e alle cessioni, ma anche ai "trasferimenti legalmente compiuti posti in essere in esecuzione del concordato", potrebbe far pensare, in sé considerato, a una sua applicabilità a tutti i casi in cui un bene sia trasferito a un soggetto in esecuzione del concordato omologato, a prescindere dai criteri di competitività, ma questa lettura atomistica non tiene conto che con l’art. 182 comma quinto il legislatore ha operato un rinvio in blocco al procedimento di vendita competitiva, prevedendo che alle cessioni ed ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano "gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili" e proprio in ragione del ricorso a questa complessiva disciplina, ispirata alla competizione pubblica finalizzata alla miglior soddisfazione dei creditori, si giustifica la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione.

Quindi, non tutte le "cessioni" effettuate dopo il deposito della domanda di concordato trovano regolamentazione nell'art. 182, comma 5, I. fall., in quanto sfuggono a questa disciplina le dismissioni dei beni che siano esercizio della continuità aziendale e che siano perciò attuate dall'imprenditore sul libero mercato.

civile01 pubblicato 19 febbraio 2021

Buonasera, Vi ringrazio nuovamente per l'esaustivo chiarimento, che tuttavia non mi consente di aver ancora chiare le modalità concrete attraverso cui procedere alla desiderata cancellazione.

Atteso infatti che nel mio caso trattasi di una vendita nell'ambito di un concordato in continuità e che pertanto non trova applicazione l'art. 182, comma 5 l.f. permangono infatti i dubbi posti nel mio messaggio originario ovvero se possa ottenere all’interno dell’atto di compravendita il consenso del creditore ipotecario alla cancellazione anche del pignoramento e provvedere alla cancellazione di questo sulla base di tale consenso, similmente a come avverrà per l’ipoteca o, in alternativa, sulla base del mero decreto di estinzione della relativa procedura.

Ricordo infatti che l'acquisto che andrei a fare prevederebbe l'intervento del creditore pignoratizio, quale creditore ipotecario che, coerentemente a quanto previsto nel piano concordatario omologato presterebbe il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca. 

 

Il problema è appunto che io vorrei che, oltre alla cancellazione dell’ipoteca, si provvedesse anche alla cancellazione del pignoramento, atteso che il Giudice dell’esecuzione, nel dichiarare l’estinzione di tale procedura, a seguito della domanda di concordato spiegata dal mio venditore, non ha emesso l’ordine di cancellazione di tale formalità.

Di lì le mie domande: posso ottenere all’interno dell’atto di compravendita il consenso del creditore ipotecario alla cancellazione anche del pignoramento e provvedere alla cancellazione di questo sulla base di tale consenso, similmente a come avverrà per l’ipoteca? In caso negativo, posso procedere alla cancellazione del pignoramento sulla base del mero decreto di estinzione della relativa procedura? In caso ulteriormente negativo, come potrei fare? Infine: può rappresentare un problema il fatto che successivamente al decreto di estinzione della procedura esecutiva, un ulteriore creditore chirografario della società venditrice ha presentato domanda di intervento in detta procedura?

 

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2021

Per rispondere all’interrogativo occorre partire dall’affermazione secondo cui La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata (Cass., Sez. I,  22/12/2015, n. 25802), il che non determina il venir meno degli effetti del pignoramento.

Se questo assunto è sufficientemente pacifico, più incerte sono le sorti del pignoramento ad omologa intervenuta.

Secondo una prima opinione, nel momento in cui il decreto di omologa diviene definitivo il pignoramento deve essere cancellato.

Infatti, se il piano concordatario prevede la vendita del bene pignorato, la cancellazione del pignoramento avverrà ai sensi degli artt. 108 e 182 l. fall. su ordine del G.D. al momento del trasferimento del bene all'acquirente.

Se, invece, il piano concordatario non prevede la vendita del bene (ad esempio, nel caso di un concordato in continuità aziendale), sarà il G.E. a dover ordinare la cancellazione del pignoramento, su richiesta di una delle parti di quel processo esecutivo.

Questo ragionamento viene svolto sulla base della premessa per cui la (temporanea) improseguibilità della domanda concordataria dura fino all’omologa, intervenuta la quale essa si consolida e dunque l’azione esecutiva viene definitivamente meno.

Si tratta di una tesi che viene argomentata sia sulla base del tenore testuale dell'art. 168 l. fall., sin considerando il fatto che quando il concordato è omologato i creditori concorsuali non hanno più diritto a ottenere la soddisfazione delle loro originarie pretese, ma possono agire esecutivamente nei confronti del debitore solo in caso di inadempimento dell'obbligazione concordataria e nei limiti quantitativi, nei tempi e nelle modalità stabilite nel concordato stesso.  A ben vedere, quindi, il credito originariamente azionato nella procedura esecutiva (in ragione dell'obbligatorietà del concordato ai sensi dell'art. 184 l. fall.) non è più idoneo a sorreggere l'azione esecutiva avviata e, quindi, non ha più ragione di essere il vincolo del pignoramento sul bene.

Occorre tuttavia dare conto della diversa opinione di quella giurisprudenza (Si veda T. Nola, 17-3-2016; T. Reggio Emilia, 6-2-2013) la quale osserva che il divieto di cui all'art. 168 l. fall. opera anche nella fase esecutiva del concordato, venuto meno il quale la procedura esecutiva potrebbe essere riattivata.

Applicando al caso di specie le considerazioni svolte si potrebbe, a nostro avviso, richiedere al giudice dell’esecuzione la cancellazione del pignoramento evidenziando l’intervenuta omologazione del piano concordatario.

Non è detto che tuttavia l’istanza sia accolta, in quanto, stando al contenuto della domanda, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione e non già la (provvisoria) improseguibilità della procedura, sicché potrebbe ritenere (non a torto) di non aver più la competenza a decidere. Se si dovesse ottenere un rigetto dalla richiesta di cancellazione la relativa domanda dovrà a quel punto essere rivolta al giudice delegato.

civile01 pubblicato 21 febbraio 2021

Grazie. Ho finalmente chiaro il quadro di riferimento e ciò, appunto, grazie a Voi, cui va il plauso sincero per il prezioso conributo che svolgete.

inexecutivis pubblicato 22 febbraio 2021

Grazie a lei!

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