Estinzione del pignoramento art. 631 bis c.p.c. ed annullamento dell'ordinanza estinzione art. 487

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  • Ultimo messaggio 25 febbraio 2021
piasimone69 pubblicato 24 febbraio 2021

Buongiorno elenco gli atti:

- il notaio in qualità di delegato fissa la data per l'asta dicembre, comunica ai creditori di pagare il fondo spese di pubblicità.

- i creditori non adempiono

- il GE comunca l'udienza per l'estinzione della pratica scrivendo:

il GE,

rilevato che nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo non è stato versato il fondo spese necessario per provvedere alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche;

visto l'art 631 bis

Fissa per dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva l'udienza del 13.01.2021

Assegna ai propri ausiliari termine fino a giorni dieci prima dell'udienza sopra indicata per il deposito delle rispettive istanze di liquidazione compenso.

si comunici 10/11/2020

                                                                                              il GE

- il creditore paga in ritardo (l'asta doveva avenire a dicembre non si fà)

- il notaio chiede al giudice di poter fissare una nuova asta

- il giudice risponde "visto agli atti"

- il notaio fissa una nuova asta a fine gennaio

- l'udienza del 13/01 (come tutte quelle di quel giudice in quel giorno non solo la nostra) vengono spostata a inzio febbraio

- l'imobile viene venduto a fine gennaio

- nell'udienza dei primi di febbraio il giudice revoca la precedente ordinaza di estinzione in forza dell'art. 487 c.p.c. dicendo che è nei suoi poteri la risposta è questa a seguire:

 

n. ---/2007 R.G. ES.

il giudice dell'esecuzione

a scioglimento della riserva assunta all udienza del 03.20.2021

rilevato che nella specie la fissazione dell'udienza ex art 631 bis c.p.c. quale provvedimento del Giudice che non ha ancora avuto esecuzione rientra nell'alveo dei provvedimenti che posso essere revocati ex art 487 c.p.c.

ritenuto infatti che nella specie non si sono verificati i presupoosti che giustifichio l'estinzione e dunque non può essere valorizzata la valenza meramente dichiarativa dell'estinzione a fronte della preesistenza dei presupposti;

osservando che il delegato alla vendita quale ausiliario del Giudice con evidenti poteri "giurisdizionali" delegati ha relazionato in merito alla fissazione della vendita all'esito della corresponzione dell'anticipo da parte del procedente, precisando che salvo diverso intendimento del Giudice dell'esecuzione avrebbre celebrato la vendita fissata;

rammendtando che l'opposizione del "visto agli atti" sulla relazione del delegato va interpretata quale autorizzazione poichè l'eventuale diniego alle vendita doveva essere espresso in modo specifico;

Rilevato sotto diverso profilo che trattandosi di delega di vendita risalente all'anno 2008 nella quale espressamente è indicato al punto f) che in caso di mancato versamento del fondo spese il delegato avrebbe informato l'Ufficio al fine di poter assegnare un termine perentorio per il versamento del fondo spese;

ossevando che nella specie non è stato espressamente assegnato termine perentorio per detto versamento all'esito della sollecitazione da parte del delegato circa il mancato versamentoe che pertanto non può ritenersi allo stato verificatosi il presupposto di cui all'art. 631 c.p.c. 

ritenuto che a fronte delle esposte considerazione non può essere accolta l'istanza del debitore esecutato finalizzata alla declaratoria di estinzione della procedura, nè l'istanza finalizzata all'assegnazione dei frutti civili maturati in capo al debitore stesso

                                      P.L.M.

respinge l'istanza del debitore esecutato confermando le già autorizzate operazioni di vendita in considerazione del versamento del fondo spese del creditore procedente

10/02/2021

 

in pratica all'udienza del 03/02 il GE si è riservato ed alle istanze ha risposto come sopra

Domande:

- il termine "visto agli atti" è un autorizzazione (ho doveva dire visto si Autorizza o visto si Nega)?

- Essendo saltata l'asta di dicembre per il mancato pagamento che non è arrivato nei 45 giorni prima della data fissata per l'asta, il giudice può revocare il suo precedente provvedimento di estizione (essendo verificatosi quanto previsto nell'art. 631)  nel art. 631 non è menzionato l'ipotesi di ritardo sanabile ne il termine perentorio che dovrebbe essere comuque almeno 46 gg prima dell'asta?

- il ricorso contro questo il provvedimento di mancata estinzione è fondato?

- il GE non dovrebbe poter decide ma solo applicare qui mi pare abbia deciso?

- Se lo può fare non doveva  aspettare l'udienza che aveva fissato per l'estizione ?

Grazie dell'eventuale risposta saluti. 

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robertomartignone pubblicato 25 febbraio 2021

Mi pare che sia sempre il solito quesito arricchito di piu' particolari circostanziati .......attenda il parere dell ' esperto del forum , a mio parere poteva farlo e lo ha fatto . Capisco però l ' amarezza .

inexecutivis pubblicato 25 febbraio 2021

Il quesito è stato già posto in altra sede, e rispondiamo trascrivendo quanto abbiamo già detto.

In passato, sebbene non fossero mancate pronunce di segno contrario (Trib. Caltagirone, 25 marzo 2008), si riteneva generalmente che l’omessa esecuzione degli adempimenti pubblicitari (ed a monte l’omesso versamento delle somme a tale scopo necessarie) non potesse determinare di per sé, anche in ragione dell’assenza di una specifica previsione sul punto, l’estinzione della procedura, osservandosi che all’inerzia del creditore cui l’onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore (In questo senso Trib. Potenza, 4 maggio 2011; C. Cost., 30 dicembre 1993, n. 481).

Questa idea è stata tuttavia progressivamente abbandonata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la quale ha osservato che per effetto di questa omissione la procedura esecutiva viene a trovarsi in una situazione di stallo (Cfr. Trib. Reggio Emilia, 22 febbraio 2010, n. 458).

In particolare, si è sottolineato (Trib. Milano Sez. IV, 25 novembre 2016) che nella procedura esecutiva il creditore procedente ha l’onere di compiere le attività necessarie alla prosecuzione e alla definizione del procedimento, avvertendosi che in caso contrario il contegno del medesimo può essere ricondotto - alla stregua di un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 497, 562 e del comma 1 dello stesso art. 630 c.p.c. - ad un caso di inattività delle parti seppur atipico, dal momento che, se è vero che il creditore procedente ha il diritto di promuovere la vendita, è altrettanto vero che su di lui incombe, una volta sollecitata la fissazione degli incanti, l'onere di osservare una condotta acceleratoria affinché il processo esecutivo pervenga alla fase satisfattiva, che include anche l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti pubblicitari in modo tempestivo.

La medesima giurisprudenza ha poi sottolineato la rispondenza e la riconduzione di una siffatta impostazione al principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, soventemente declinato nell'ambito die singoli istituti processuali nel senso di inibire attività inutilmente defatigatorie o inutili cosicché il processo possa dipanarsi in modo il più possibile spedito. “Orbene (prosegue la citata sentenza) tale ratio vale a maggior ragione di fronte a situazioni di impasse che vengono determinate dallo stesso contegno delle parti le quali si sottraggono al compimento di atti loro imposti dalla legge manifestando il difetto di interesse concreto alla definizione del processo. Ne segue che tra questi ben può essere ricompreso il mancato pagamento delle spese ed oneri dovuti al delegato alla vendita ai fini della pubblicità e del compimento dell'attività della procedura indispensabili al fine di trasformare il bene non divisibile in una somma di denaro suscettibile di essere ripartita pro quota tra i condividenti”.

Dunque, qualora il magistrato ponga in capo al creditore le l’onere di anticipazione delle spese di pubblicità ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è evidente che il mancato adempimento è del tutto imputabile allo stesso, e la conseguente impossibilità di compiere atti indispensabili per la prosecuzione del processo non è altrimenti superabili da parte del giudice comporta l'esigenza di valutare il contegno delle parti sotto il profilo della perdurante presenza dell'interesse ad agire, anche alla luce dell'art. 111 Cost., al fine di evitare una situazione di stallo con ripercussioni negative sulla ragionevole durata del processo sia dal lato interno (delle parti) sia da quello esterno del sistema giudiziario che rimane impegnato sine die per una controversia per la quale le parti hanno manifestato, de facto, una mancanza di interesse alla prosecuzione.

Le medesime considerazioni sono state svolte da Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877, la quale ha osservato che “L'onere di anticipazione a carico del creditore procedente desumibile dall'art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 è riferibile, in generale, agli «atti necessari del processo», comprendendosi in detta accezione, seppure costruita sul modello del processo di cognizione, ogni tipologia di attività funzionale allo svolgimento del processo e ad essa legata da rapporto di necessità”; esso, pertanto, “risulta riferibile, in ragione della natura della procedura esecutiva, sia alle spese giudiziarie che a quelle propriamente materiali necessarie per l'esecuzione”, aggiungendo che “il problema del carattere "necessitato" o meno degli atti e, correlativamente, delle spese da anticipare, può essere agevolmente risolto ove si ponga mente al naturale risultato "fisiologico" perseguito dalla procedura esecutiva, che, nell'espropriazione forzata, è quello della liquidazione di un cespite del patrimonio del debitore, per l'appunto, al fine del soddisfacimento dell'interesse del soggetto che l'ordinamento abilita a conseguire, per equivalente, il soddisfacimento del proprio diritto”.

La conclusione di questo ragionamento è che a nostro avviso la procedura doveva essere dichiarata estinta.

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