Buongiorno elenco gli atti:
- il notaio in qualità di delegato fissa la data per l'asta dicembre, comunica ai creditori di pagare il fondo spese di pubblicità.
- i creditori non adempiono
- il GE comunca l'udienza per l'estinzione della pratica scrivendo:
il GE,
rilevato che nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo non è stato versato il fondo spese necessario per provvedere alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche;
visto l'art 631 bis
Fissa per dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva l'udienza del 13.01.2021
Assegna ai propri ausiliari termine fino a giorni dieci prima dell'udienza sopra indicata per il deposito delle rispettive istanze di liquidazione compenso.
si comunici 10/11/2020
il GE
- il creditore paga in ritardo (l'asta doveva avenire a dicembre non si fà)
- il notaio chiede al giudice di poter fissare una nuova asta
- il giudice risponde "visto agli atti"
- il notaio fissa una nuova asta a fine gennaio
- l'udienza del 13/01 (come tutte quelle di quel giudice in quel giorno non solo la nostra) vengono spostata a inzio febbraio
- l'imobile viene venduto a fine gennaio
- nell'udienza dei primi di febbraio il giudice revoca la precedente ordinaza di estinzione in forza dell'art. 487 c.p.c. dicendo che è nei suoi poteri la risposta è questa a seguire:
n. ---/2007 R.G. ES.
il giudice dell'esecuzione
a scioglimento della riserva assunta all udienza del 03.20.2021
rilevato che nella specie la fissazione dell'udienza ex art 631 bis c.p.c. quale provvedimento del Giudice che non ha ancora avuto esecuzione rientra nell'alveo dei provvedimenti che posso essere revocati ex art 487 c.p.c.
ritenuto infatti che nella specie non si sono verificati i presupoosti che giustifichio l'estinzione e dunque non può essere valorizzata la valenza meramente dichiarativa dell'estinzione a fronte della preesistenza dei presupposti;
osservando che il delegato alla vendita quale ausiliario del Giudice con evidenti poteri "giurisdizionali" delegati ha relazionato in merito alla fissazione della vendita all'esito della corresponzione dell'anticipo da parte del procedente, precisando che salvo diverso intendimento del Giudice dell'esecuzione avrebbre celebrato la vendita fissata;
rammendtando che l'opposizione del "visto agli atti" sulla relazione del delegato va interpretata quale autorizzazione poichè l'eventuale diniego alle vendita doveva essere espresso in modo specifico;
Rilevato sotto diverso profilo che trattandosi di delega di vendita risalente all'anno 2008 nella quale espressamente è indicato al punto f) che in caso di mancato versamento del fondo spese il delegato avrebbe informato l'Ufficio al fine di poter assegnare un termine perentorio per il versamento del fondo spese;
ossevando che nella specie non è stato espressamente assegnato termine perentorio per detto versamento all'esito della sollecitazione da parte del delegato circa il mancato versamentoe che pertanto non può ritenersi allo stato verificatosi il presupposto di cui all'art. 631 c.p.c.
ritenuto che a fronte delle esposte considerazione non può essere accolta l'istanza del debitore esecutato finalizzata alla declaratoria di estinzione della procedura, nè l'istanza finalizzata all'assegnazione dei frutti civili maturati in capo al debitore stesso
P.L.M.
respinge l'istanza del debitore esecutato confermando le già autorizzate operazioni di vendita in considerazione del versamento del fondo spese del creditore procedente
10/02/2021
in pratica all'udienza del 03/02 il GE si è riservato ed alle istanze ha risposto come sopra
Domande:
- il termine "visto agli atti" è un autorizzazione (ho doveva dire visto si Autorizza o visto si Nega)?
- Essendo saltata l'asta di dicembre per il mancato pagamento che non è arrivato nei 45 giorni prima della data fissata per l'asta, il giudice può revocare il suo precedente provvedimento di estizione (essendo verificatosi quanto previsto nell'art. 631) nel art. 631 non è menzionato l'ipotesi di ritardo sanabile ne il termine perentorio che dovrebbe essere comuque almeno 46 gg prima dell'asta?
- il ricorso contro questo il provvedimento di mancata estinzione è fondato?
- il GE non dovrebbe poter decide ma solo applicare qui mi pare abbia deciso?
- Se lo può fare non doveva aspettare l'udienza che aveva fissato per l'estizione ?
Grazie dell'eventuale risposta saluti.