estinzione anticipata del processo e cancellazione della trascrizione del pignoramento

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  • Ultimo messaggio 10 febbraio 2020
enea pubblicato 31 gennaio 2020

Salve, volevo esporre in breve un quesito, poiche' ricevo in merito pareri diversi e discordanti.

Nel 2008 sono soggetto di un pignoramento e di un processo esecutivo riguardo una quota  di un bene immobile indiviso ereditato dai genitori, siccome mi trovavo all'estero non ero a conoscenza del procedimento. Comunque appena venuto a conoscenza, contatto il creditore procedente e faccio una transazione a saldo e stralcio, il giorno dell'udienza lo stesso creditore procedente consegna al giudice la rinuncia agli atti relativa alla procedura, ma in quell'udienza non ero a conoscenza che vi era un altro creditore intervenuto con titolo, un titolo di poche centinaia di euro, comunque il creditore intervenuto inoltra richiesta dell'istanza di vendita, dopo qualche giorno il giudice nell'ordinanza rigetta la richiesta di vendita e per l'effetto ordina la trasmissione degli atti in archivio e autorizza la restituzione dei titoli. la motivazione in breve era: che i beni immobili oggetto della istanza di vendita sono pervenuti al debitore esecutato in virtu' di dichiarazione di successione trascritta; e che tale atto era di per se' inidoneo a provare la proprieta' e la natura di eredi dei semplici chiamati all'eredita' ( cfr. Cass. civ. sez. II, 29/07/2004, n. 14395) che l'accettazione della eredita' potra' essere provata successivamente attraverso il vittorioso esperimento di una azione di accertamento della qualita' di erede o di una actio interrogatoria ex art.481 c.c. Pero'omettendo di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento della mia quota. Dopo pochi giorni feci richiesta allo stesso giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, e lui rispose  siccome la procedura espropriativa era stata dichiarata improcedibile, e non estinta, che l'improcebilita'va' dichiarata per cause diverse da quelle tipiche, che la cosidetta estinzione atipica ha carattere alternativo rispetto a quella tipica, che dunque non e'ammessa una cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare dato che essa, ai sensi dell'art. 632 comma 1 c.p.c. consegue solo alla estinzione tipica, che il altri termini l'ordinanaza di improcedibilita' ha natura autoesecutiva, nel senso che segna la fine del processo esecutivo e non abbisogna di ulteriore attuazione una volta depositata, proprio perche', a differenza dell'ordinanza dichiarativa della estinzione, essa non produce nemmeno l'effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Ora il mio dubbio e' questo, a distanza di 12 anni da quell'ordinanza, senza che il creditore intervenuto abbia fatto nessun atto in merito, ne' opposzione agli atti, ne'riassunzione del processo, ne' nuovo decreto ingiuntivo, niente assolutamente, totale inattivita', ecco io come posso procedere per farmi cancellare quella trascrizione del pignoramento? Facendo un ricorso di correzione della sentenza? o quant'altro? Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi possono aiutare a dissolvere questo dubbio.

Saluti 

 

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inexecutivis pubblicato 02 febbraio 2020

Rispondiamo all’interrogativo premettendo che a nostro avviso la declaratoria di improseguibilità della proceduca non impedisce la cancellazione della trascrizione del pignoramento, che a nostro avviso va invece sempre disposta. Invero, quando interviene o si accerta che non esistono i presupposti affinchè una procedura prosegua, è inevitabile che si proceda alla cancellazione del pignoramento.

In questi termini si è espressa Cass. 9501 del 10 maggio 2016 la quale ha affermato che in tutti i casi di improseguibilità o improcedibilità o chiusura anticipata o estinzione atipica che dir si voglia, “è inevitabile che, proprio perché il processo esecutivo non è in grado di raggiungere alcun risultato, si impartisca anche l'ordine di cancellazione: visto che idoneo complemento del pignoramento - finalizzata com'è alla circolazione del bene espropriato e da porre in vendita - è appunto la formalità pubblicitaria suddetta, è coessenziale al venir meno dell'efficacia del primo che venga meno l'efficacia della seconda, con idoneo provvedimento che ne disponga la cancellazione (sul carattere dovuto della cancellazione in tutti i casi di estinzione o chiusura anticipata, v. pure l'affermazione, per quanto solo incidentale, di Cass. 11 febbraio 2011, n. 3463). È infatti consequenziale - ed anzi funzionale a garantirne la concreta efficacia ai fini della corretta ed affidabile circolazione dei diritti reali immobiliari - ad una pronuncia, come detto espressamente invocata, di chiusura anticipata dei processo esecutivo un'idonea forma di pubblicità di quest'ultima: pubblicità che corrisponde all'interesse della parte che consegue il provvedimento per così dire principale in merito all'esito irreversibilmente infausto del processo esecutivo (Cass. 13 novembre 2012, n. 19761)”.

Sulla scorta di queste premesse il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di provare a chiedere al giudice dell’esecuzione un provvedimento che ordini la cancellazione del pignoramento, anche se non è detto che questa domanda sarà accolta poiché ormai la procedura si è estinta.

In alternativa, non resterà che introdurre una autonomo giudizio per ottenere la cancellazione.

enea pubblicato 03 febbraio 2020

Salve, La ringrazio molto per la sua celere, professionale  e precisa risposta,  ma nella eventualita' che il Giudice non accolga la domanda per la cancellazione, Lei cosa intende per introdurre un autonomo giudizio?

 qualcuno mi consiglia di instaurare il procedimento previsto dall' art. 287 c.p.c.per la correzione delle sentenze, come alternativa piu' corretta da un punto di vista tecnico-giuridico. Lei cosa ne pensa a riguardo?

La ritiene una giusta scelta?

Mi scuso di averle riproposto di nuovo un quesito, comunque la ringrazio molto.

Nella fiduciosa attesa di una sua risposta.

Cordialita'

 

inexecutivis pubblicato 05 febbraio 2020

A nostro giudizio la strada può essere tentata poiché poco costosa e quindi vale la pena percorrerla. Non è tuttavia detto che vada a buon fine. Il tentativo però può essere compiuto.

enea pubblicato 05 febbraio 2020

La ringrazio molto della risposta e dell'attenzione riservatami.

Cordialita'

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2020

grazie a lei!

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