Salve, volevo esporre in breve un quesito, poiche' ricevo in merito pareri diversi e discordanti.
Nel 2008 sono soggetto di un pignoramento e di un processo esecutivo riguardo una quota di un bene immobile indiviso ereditato dai genitori, siccome mi trovavo all'estero non ero a conoscenza del procedimento. Comunque appena venuto a conoscenza, contatto il creditore procedente e faccio una transazione a saldo e stralcio, il giorno dell'udienza lo stesso creditore procedente consegna al giudice la rinuncia agli atti relativa alla procedura, ma in quell'udienza non ero a conoscenza che vi era un altro creditore intervenuto con titolo, un titolo di poche centinaia di euro, comunque il creditore intervenuto inoltra richiesta dell'istanza di vendita, dopo qualche giorno il giudice nell'ordinanza rigetta la richiesta di vendita e per l'effetto ordina la trasmissione degli atti in archivio e autorizza la restituzione dei titoli. la motivazione in breve era: che i beni immobili oggetto della istanza di vendita sono pervenuti al debitore esecutato in virtu' di dichiarazione di successione trascritta; e che tale atto era di per se' inidoneo a provare la proprieta' e la natura di eredi dei semplici chiamati all'eredita' ( cfr. Cass. civ. sez. II, 29/07/2004, n. 14395) che l'accettazione della eredita' potra' essere provata successivamente attraverso il vittorioso esperimento di una azione di accertamento della qualita' di erede o di una actio interrogatoria ex art.481 c.c. Pero'omettendo di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento della mia quota. Dopo pochi giorni feci richiesta allo stesso giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, e lui rispose siccome la procedura espropriativa era stata dichiarata improcedibile, e non estinta, che l'improcebilita'va' dichiarata per cause diverse da quelle tipiche, che la cosidetta estinzione atipica ha carattere alternativo rispetto a quella tipica, che dunque non e'ammessa una cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare dato che essa, ai sensi dell'art. 632 comma 1 c.p.c. consegue solo alla estinzione tipica, che il altri termini l'ordinanaza di improcedibilita' ha natura autoesecutiva, nel senso che segna la fine del processo esecutivo e non abbisogna di ulteriore attuazione una volta depositata, proprio perche', a differenza dell'ordinanza dichiarativa della estinzione, essa non produce nemmeno l'effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Ora il mio dubbio e' questo, a distanza di 12 anni da quell'ordinanza, senza che il creditore intervenuto abbia fatto nessun atto in merito, ne' opposzione agli atti, ne'riassunzione del processo, ne' nuovo decreto ingiuntivo, niente assolutamente, totale inattivita', ecco io come posso procedere per farmi cancellare quella trascrizione del pignoramento? Facendo un ricorso di correzione della sentenza? o quant'altro? Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi possono aiutare a dissolvere questo dubbio.
Saluti