Espoprio immobile

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  • Ultimo messaggio 23 maggio 2019
payeca3coach pubblicato 22 maggio 2019

Buongiorno volevo chiederle dei chiarimenti in seguito alla mia posizione visto che è una situazione piena di contrapposizioni. in data 13 marzo mi arriva una raccomandata dal tribunale di paola un ordine di immediato rilascio dell immobile della mia famiglia in seguito ad un pignoramento in atto ,tutto ciò decretato dal giudice in seguito ad una relazione del delegato dove metteva in risalto che l immobile attualmente occupato e che questo rientra nella presumibile mancata collocazione dello stesso. Premesso che l immobile è abitato dalla mia famiglia composta da sei persone ,madre ,padre,4 figli di cui tre minori,premesso anche che il nuovo curatore non è mai venuto qui da noi prima della sentenza del giudice di cui noi non sapevamo nulla per poter intervenire ,questo perchè il credito della banca è stato comprato da altra società la quale ha mandato avviso di mora ad indirizzo sbagliato e quindi noi non abbiamo ricevuto nulla ,ma tutto ciò perchè si ritiene che la liberazione dell immobile renda più facile la vendita è la motivazione dll immiediato rilascio. Detto questo il sedici aprile viene il curatore redige un verbale nel quale ci intima il rilascio che deve avvenire entro il 13 maggio 2019 usando anche la forza pubblica ,per il momento non si è visto nessuno ma io volevo chiedervi se in relazione all articolo 560 convertito l 11 febbraio 2019 possiamo rimanere nell immoile fino alla vendita all asta e ammesso che venga aggiudicato avere dopo altri 60 giorni per liberare lo stesso . grazie e attendo una vostra risposta in merito

inexecutivis pubblicato 23 maggio 2019

Com’è noto, l’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019 ha riscritto l’art. 560.

Il nuovo testo dell'art. 560 dovrebbe è il seguente.

«Art. 560 (Modo della custodia).

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»

Come si vede, la grande novità di questa norma risiede nel fatto che, quando l'immobile è "abitato" (si osservi che non è sufficiente la mera occupazione, richiedendosi, appunto, che l'immobile sia, appunto, "abitato") l'ordine di liberazione non può essere adottato prima della pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che il debitore occupante ostacoli il diritto di visita, alteri lo stato di conservazione del bene, violi gli altri obblighi posti a suo carico dalla legge.

Tuttavia questa disposizione si applica solo alle procedure esecutive iniziate dopo il 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescrive che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Diventa quindi importante verificare quando il debitore ha ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento.

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