inexecutivis
pubblicato
09 novembre 2020
In tema di cessione del credito fondiario l’art. l’art. 58, comma secondo, d.lgs. 1.9.1993, n. 385, prevede che la pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’atto di cessione produce “gli effetti indicati dall’art. 1264 c.c.”.
Concordiamo inoltre con la valutazione del legale, il quale ritiene non derimente la esibizione del titolo, che sarà necessaria invece in occasione del riparto.
Occorre tuttavia considerare un dato.
L’ultimo capoverso dell’art. 557 c.p.c. prevede che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore dell’atto di pignoramento notificato da parte dell’ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica.
Questa causa di inefficacia del pignoramento è stata introdotta dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ed è efficace dal per le procedure esecutive iniziate dal 13 ottobre 2014 (come previsto dall’art. 18, comma 3).
Quindi, occorrerà verificare se questa procedura è precedente o successiva alla data che abbiamo appena indicato, perché se così fosse il pignoramento sarebbe divenuto inefficace.