esecuzioni immobiliari

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  • Ultimo messaggio 27 gennaio 2019
professionista delegato pubblicato 31 ottobre 2018

Buongiorno,

il mio quesito è il seguente:

il termine per il deposito della nota di precisazione del credito da parte dei creditori può essere considerato perentorio o ordinatorio?.

Mi spiego. All'udienza del 23.05.2018 il G.E. con ordinanza invitava le parti a depositare la propria nota di specificazione del credito entro il 28.09.2018 e relativo deposito da parte del PD entro il 28.10.2018.

Succede che il creditore procedente deposita la propria nota il 29.09.2018 e che il PD provvede ugualmente alla predisposizione del piano di riparto ed a trasmettere lo stesso , nei termini,  alle parti e telematicamente in cancelleria.

Nelle more , un creditore intervenuto deposita le proprie controdeduzioni al piano di riparto sostenendo la tardività del deposito della nota di specificazione da parte del creditore procedente (il 29 .09.2018 anzichè del 28.09.2018) ed il mancato deposito dei titoli originali. Titoli orginali prodotti al pd in sede di predisposizione piano.

Si tratta di un termine perentorio o ordinatorio? E i titoli originali entro quando possono essere depositati, tenendo conto che si tratta di una procedura del 2013/2014

Grazie

Rosa

 

 

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inexecutivis pubblicato 04 novembre 2018

Il termine che normalmente viene assegnato al creditore procedente ed al creditore intervenuto per predisporre la nota di precisazione del credito non è perentorio. Invero, si tratta di un termine regolatorio che ha la funzione di conoscere, in anticipo rispetto all'udienza di discussione ed approvazione del piano di riparto, l'ammontare del credito di ciascuno dei creditori, poiché lo stesso potrebbe essere diverso da quello indicato nell'atto di precetto o nell'atto di intervento.

Lo stesso dicasi per il deposito del titolo esecutivo.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, è concorde nel ritenere che il termine di 10 giorni previsto dall'art. 557 nel testo previgente rispetto alla modifica apportata dall'art. 18, comma 1 let. c) d.l. 12.9.2014, n. 132, non era perentorio, bensì ordinatorio, con la conseguenza che esso poteva essere validamente depositato dal creditore anche successivamente (cfr, Cass., sez. III, 17/03/2009, n. 6426; negli stessi termini si erano già pronunciate Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6957 del 22 marzo 2007, nonché Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2370 del 24 agosto 1964).

A questo proposito la precisazione, contenuta nella domanda, che la procedura esecutiva di cui trattasi è del 2013/2014, è importante, poiché il novellato art. 557 prevede all'ultimo comma che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario.

Quindi, in definitiva, l'obiezione del creditore relativa al tardivo deposito della nota di precisazione del credito e del titolo esecutivo è infondata.

giuliab pubblicato 23 gennaio 2019

Buonasera,

sono comproprietaria per 1/2 di nuda proprietà e 1/2 di usufrutto con un soggetto esecutato.

è in atto il giudizio divisionale e la mia quota di usufrutto è stata stimata x dal ctu, mi chiedevo se anche la mia quota dovesse sottostare alle decurtazioni previste per assenza garanzia vizi dell'immobile, percentuale ribasso asta e la percentuale abbattimento per la presenza di una servitù di passaggio ? la mia quota può rimanere quella del valore iniziale stimato dal ctu prima che operasse le decurtazioni? e le decurtazioni possono essere poste a carico della sola quota dell'esecutato a tutela del mio credito?

vi ringrazio anticipatamente

Giustizia pubblicato 24 gennaio 2019

Salve, volevo chiedere se in l’aggiudicatario può partecipare all’udienza per il piano di riparto ? E se l’aggiudicatario ha diritto ad avere indietro dal suddetto progetto solamente le spese per le cancellazioni o può anche chiedere un rimborso per i danni subiti che hanno decurtato il valore dell’immobile aggiudicato ? Grazie

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2019

Rispondiamo separatamente alle due domande formulate.

Quanto alla prima osserviamo che l'aggiudicatario è certamente parte processuale, e come tale è legittimato a partecipare alla procedura (chiaramente, dovrà munirsi dell'assistenza di un difensore, ex art. 82 cpc).

A proposito del risarcimento del danno, riteniamo che in primis occorrerebbe comprendere a chi va attribuita la responsabilità dei danni subiti. Se essi sono ascrivibili all'occupante dell'immobile, la pretesa va certamente esclusa.

Se invece si tratta di danni ascrivibili a comportamenti imputabili al custode, la questione è più controversa, poichè mentre secondo alcuni la prtesa andrebbe rivolta alla procedura, altri (secondo noi correttamente) ritengono che la richiesta di risarcimento vada inoltrata direttamente al custode.

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