Buonasera La legge permette che il custode giudiziario sia in contatto con l esecutato e che questo ultimo si presenti su invito dello stesso custode ad una visita all immobile?
Buonasera La legge permette che il custode giudiziario sia in contatto con l esecutato e che questo ultimo si presenti su invito dello stesso custode ad una visita all immobile?
Riteniamo che al fine di rispondere alla sua domanda occorra muovere dalla lettura dell’art. 560, comma quinto, c.p.c. nel testo integrato dall’art. 4, comma 1, lett. d) n. 2 del d.l. 3.5.2016, n. 59, il quale prevede che "Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro".
Sulla scorta di questo riferimento normativo è da escludersi non solo che il debitore esecutato abbia il diritto di assistere alla visita dell’immobile, ma che il contrario comportamento del custode costituisca diretta violazione dei suoi doveri, poiché egli ha il precipuo compito di tutelare la riservatezza dell’interessato, sulla scorta della norma che le abbiamo appena richiamato.
Vi ringrazio per la celere risposta. Il custode dell'immobile al quale sono interessato mi ha anticipato telefonicamente che l'esecutato sarà presente alla mia visita ed é a suo dire in possesso delle chiavi. Come posso agire? A chi mi posso rivolgere? Il custode é fermo sulla sua decisione. Vi ringrazio.
Il fatto che il debitore esecutato sia in possesso delle chiavi è, a nostro avviso, del tutto singolare, atteso che la disponibilità dell'immobile deve essere del custode.
L'unico caso che giustifica questa possibilità è quella in cui il giudice abbia autorizzato il debitore a continuare ad abitare l'immobile (sottolineamo il termine abitare, che è diverso da occupare) ai sensi dell'art. 560, comma terzo, cpc.
Se così non è, la circostanza che il debitore detenga le chiavi non può essere elemento giustificativo del fatto che il debitore sia presente. Invero, a tutto concedere, anche il custode deve avere la disponibilità delle chiavi (e se così non è contravviene ai supo obblighi).
Mostri pure al custode le risposte che le abbiamo fornito, ed ove questi dovesse insistere nel mantenere ferma la sua posizione formuli una apposita istanza al giudice dell'esecuzione (da inoltrare alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del tribunale) in cui rappresenta queste circostanze chiedendo che la sua riservatezza di potenziale acquirente sia tutelata.