Esdebitazione per sovraindebitamento –sospensione/estinzione della procedura E.I.

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  • Ultimo messaggio 27 agosto 2016
Dott.ssa Marinella Losco pubblicato 24 agosto 2016

 

Il  proprietario di un immobile sottoposto a espropriazione forzata, dopo numerosi tentativi, non raggiunge l’accordo transattivo con  i creditori : procedente e intervenuti.

Possedendone i requisiti e sussistendone i presupposti, il debitore ricorre al Tribunale competente presentando ricorso per ammissione alla procedura di composizione dalla crisi da sovraindebitamento ( ex art.8 della Legge  n.3/2012).

Il Giudice delegato del Tribunale della sezione competente omologa l’accordo di composizione della crisi  da sovraindebitamento proposto dal debitore.

 In questo frangente, il procedimento di esecuzione forzata  pendente  viene sospeso?

 Con l’esecuzione del piano o della procedura di liquidazione, il consumatore è esdebitato;  la procedura esecutiva pendente, in precedenza sospesa, viene estinta?

 

Un cordiale saluto.

 

 

Dott.ssa Marinella Losco

inexecutivis pubblicato 27 agosto 2016

Per rispondere alla sua prima domanda con precisione occorrerebbe sapere se è stata presentata una proposta di accordo da un soggetto imprenditore, ovvero se è stato presentato un piano del consumatore.

Nel primo caso la sospensione delle procedure non è facoltativa, ed è disposta dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza. Dispone infatti l'art. 10, comma 2 let. c) della legge 3/2012 che il Giudice con decreto "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili".

Con riferimento al piano del consumatore, trova invece applicazione la previsione di cui all'art. 12 bis comma 2, ai sensi del quale "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo".

Quindi, in questo secondo caso, la sospensione non è automatica, essendo il giudice chiamato ad operare una valutazione di opportunità.

Ad omologazione del piano, invece, la interruzione opera ex lege ai sensi dell'art. 12 ter comma 1, in forza del quale 1."Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".

In ordine alla seconda domanda osserviamo che l'estinzione delle procedure è un effetto automatico conseguente all'esdebitazione, e dunque all'estinzione del credito in forza del quale il creditore aveva agito.

 

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