Esclusione dalle asta telematica

  • 225 Viste
  • Ultimo messaggio 18 gennaio 2024
matteom pubblicato 15 novembre 2023

Buongiorno

Ho provato a partecipare ad una gara telematica per la vendita di un immobile.

Sono stato escluso dalla gara per mancanza di carta identità. ( Come indicato nella avviso di vendita ).

Sinceramente pensavo di averla allegata come richiesto dall avviso di vendita ma purtroppo ho commesso un errore .

Fatto salvo che probabilmente ho commesso tale errore, ritengo che la mancanza di tale documento non possa esser motivo di esclusione dalla gara telematica, poiché la domanda era stata firmata correttamente con firma digitale e inviata correttamente tramite PEC, e tale documento mancante ( carta identità ) è facilmente integrabile.

Appena mi sono accorto dell' esclusione ho provato subito a chiamare il delegato alla vendita, ma purtroppo non mi è stata data la possibilità di parlarci subito, poiché impegnato nella gestione della gara telematica.

A sostegno del mio ricorso pubblico quanto segue :

Link :

https://www.self-entilocali.it/2019/05/06/gara-telematica-la-sottoscrizione-con-firma-digitale-non-richiede-lallegazione-del-documento-didentita/

" Nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2493 del 16 aprile 2019.

Il comma 1 dell’articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) stabilisce che “le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (…)”.

Tale disposizione non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validità alla condizione che l’apposizione della firma digitale sia accompagnata dall’allegazione della copia del documento di identità.

Allo stesso modo, il comma 6, lettera b) del d.lgs. 82/2005 stabilisce che le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale, anche in questo caso non richiamando in alcun modo le ulteriori prescrizioni e formalità (invero, in tali ipotesi, non necessarie) richieste in via ordinaria per rendere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000.

Ne consegue che “l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 del 20 settembre 2013).

Leggi la sentenza Consiglio di Stato Giur. III Sez. sent. n. 2493_2019 "

La casa mi interessava, ed ero disposto ad offrire ben più di quanto sia stato il prezzo di vendita ottenuto , e ciò a vantaggio dei creditori intervenuti .

Secondo voi mi posso opporre a questa esclusione?

Come potrei agire? Grazie a tutti.

Cordiali saluti

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
matteom pubblicato 21 novembre 2023

Qualcuno che sappia rispondermi? 🙂

nordi pubblicato 18 gennaio 2024

Se ci tiene all'immobile andrei da un avvocato e farei predisporre il ricorso

 

Close