Errori nel Decreto di Trasferimento

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  • Ultimo messaggio 08 agosto 2020
sontulipan pubblicato 26 luglio 2020

Buongiorno,
ad aprile 2019 mi è stata trasferita la proprietà del lotto di cui ero aggiudicataria. 
Nel decreto di trasferimento furono riportate alcune indicazioni errate indicate nella perizia e nel primo avviso di vendita. Informazioni che furono corrette nel secondo avviso di vendita.
Nel decreto di trasferimento è stato indicato che non esistono atti legittimanti che sono invece indicati nel secondo avviso.  Non viene menzionato  un cortile in comune con altre unità (sottolineato invece nel secondo avviso).  Viene indicata una metratura dell’immobile che è circa la metà di quella reale (correttamente indicata nel secondo avviso).
A luglio 2019 chiesi formalmente al delegato di provvedere alla rimozione degli errori.
In questi giorni il delegato sta provvedendo a restituire il residuo fondo spese.  Nonostante ulteriori  solleciti, telefonici e via mail,  non si sta però adoperando per le correzioni.
Mi chiedo come potere intervenire per sbloccare la situazione e se, con la restituzione del residuo fondo spese, possa divenire  ancora più difficile ottenere la rettifiche.
Mi chiedo poi se l’operazione comporta dei costi e se questi debbano ritenersi a carico della procedura o a mio carico quale aggiudicatario dell’immobile.
Tra l’altro la Banca cui mi sono rivolta, per concedermi  il prestito, richiede che la questione venga sistemata.   
Spero possiate suggerirmi una soluzione.
Grazie molte.
Saluti.

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inexecutivis pubblicato 31 luglio 2020

Nel rispondere alla domanda formulata riteniamo che occorra prendere le mosse dalla previsione di cui all’art. 586 c.p.c., a mente del quale il giudice pronunciato il decreto di trasferimento "ripetendo descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita".

È opinione condivisa quella per cui il decreto di trasferimento è suscettibile di essere modificato (Cass., sez. III, 20 maggio 1993, n. 5751), rettificato o integrato con le forme della correzione degli errori materiali, purché non vi sia controversia in ordine all'identificazione del bene trasferito (Cass., sez. III, 22 febbraio 1992, 2171).

Inoltre, argomentando sulla scorta di quanto affermato da Cass., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23930 emessa il 22 ottobre 2013, secondo la quale “ogni modifica sostanziale – come la limitazione del suo oggetto – di un decreto di trasferimento (a prescindere dalla sua correttezza e dalle conseguenze in ordine alla stabilità della vendita forzata e dei suoi effetti, nonché dall’individuazione della corretta azione da intraprendere) non è opponibile agli aggiudicatari acquirenti se questi non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio in cui quella modifica è stata poi pronunciata”, è da ritenere che al procedimento di correzione debba partecipare necessariamente anche l’aggiudicatario.

La correzione sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di €. 200,00 ciascuna, dunque per un totale di €. 600,00.

Ciò premesso, riteniamo che a nostro avviso il costo della rettifica del decreto di trasferimento debba essere posto a carico della procedura, trattandosi di un errore non imputabile all’aggiudicatario.

Quanto alle modalità operative attraverso cui procedere, se il delegato omette di attivarsi spontaneamente, riteniamo che l’unico modo per procedere sia quello di depositare in cancelleria una formale istanza di correzione.

sontulipan pubblicato 08 agosto 2020

Grazie molte per la esauriente risposta.  
A volte senza il Vostro aiuto sarebbe davvero difficile districarsi.
Un saluto.

 

 

inexecutivis pubblicato 08 agosto 2020

Grazie a lei!

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