inexecutivis
pubblicato
16 settembre 2017
Nel rispondere alla domanda formulata riteniamo che occorra prendere le mosse dalla previsione di cui all’art. 586 c.p.c., a mente del quale il giudice pronunciato il decreto di trasferimento "ripetendo descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita".
Dunque, in linea generale, vi deve essere conformità tra il bene venduto e quello trasferito. Senonché, in applicazione dei principi generali, deve osservarsi che l'ordinanza di vendita, ed il relativo decreto di trasferimento, non possono che avere riguardo al bene oggetto di pignoramento.
Sulla scorta di queste considerazioni possiamo rispondere alla domanda formulata osservando che in primo luogo andrà verificato che il bene oggetto di pignoramento (cioè il bene indicato nell'atto di pignoramento nella relativa nota di trascrizione) sia effettivamente quello di proprietà dell'esecutato.
Se così fosse non ci saranno problemi e riteniamo che il giudice possa adottare un provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di trasferimento.
Se invece così non fosse si pone un serio problema di validità della vendita, poiché è stato pignorato, venduto trasferito, un bene in proprietà di un terzo estraneo al procedimento esecutivo.