Errore indicazione assegno circolare su avviso di vendita

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  • Ultimo messaggio 27 gennaio 2020
davide- pubblicato 17 gennaio 2020

Buonasera, in un asta senza incanto, il quale delegato alla vendita è l’avvocato S.F., sono stato prima escluso e poi ammesso con riserva perché, come indicato nell’ ordinanza di vendita, ho intestato l’assegno circolare all’avvocato R.V. (Come riportato nell’avviso di vendita a pena di inefficacia dell’offerta). Tutti gli altri partecipanti all’offerta (2 oltre me) hanno presentato invece tutti assegno circolare intestato all’avvocato delegato alla vendita (avvocato S.F.) in contrasto a quanto riportato nell’avviso di vendita il quale specifica chiaramente che le offerte sono inefficaci se l’assegno circolare non risulta intestato all’avvocato R.V. . Durante la fase di asta non ho presentato offerte in rialzo perché a mio parere la mia offerta era l’unica ammissibile e pertanto già vincitrice della gara. Sta di fatto che il delegato ha aggiudicato la vendita ad un altro offerente il quale ha presentato un’assegno intestato a persona diversa rispetto a quella indicata nell’avviso di vendita. Ho incontrato informalmente il giudice il quale non sembra intenzionato a prestare attenzione a questo palese errore del delegato. Mi ha detto di “provare a fare opposizione alla vendita” e poi valuterà se ammetterla o meno. Per fare quanto richiesto dovrei rivolgermi ad in consulente con aggravio delle spese che avevo previsto per l’acquisto dell’immobile. È possibile che in caso di palese errore non si possa procedere d’ufficio? Potrei chiedere il risarcimento delle spese per il pagamento di un consulente che segua la procedurale di opposizione alla vendita? Grazie

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inexecutivis pubblicato 22 gennaio 2020

Ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerta è inefficace (tra l’altro) se l’offerente non presta cauzione “con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita”.

Registriamo che in un precedente di alcuni anni fa (cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012) la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso” (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).

Sulla scorta di questi elementi è ipotizzabile un reclamo da presentarsi ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso il provvedimento di aggiudicazione adottato dal professionista delegato.

Detto questo, la risposta del giudice ci sembra corretta. Invero, trattandosi di opposizione agli atti dell’esecuzione, che va proposta nel rispetto di termini processuali scanditi, decorsi i quali il vizio resta sanato, la possibilità di un provvedimento d’ufficio non ci sembra soluzione praticabile.

davide- pubblicato 22 gennaio 2020

Grazie per la risposta precisa e puntuale. Vorrei porre un ultimo quesito: qualora presentassi opposizione al provvedimento di aggiudicazione il giudice dovrà dichiarare inammissibili le altre offerte ( per via di assegno di cauzione non conforme all’ ordinanza) e dichiararmi vincitore o potrebbe semplicemente disporre un nuovo incanto? Grazie

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2020

A nostro avviso per rispondere a questa richiesta di chiarimenti occorrerebbe conoscere l'importo della sua offerta.

Questo perché viene in gioco l'art. 572 c.p.c. , a mente del quale in presenza di una sola offerta valida presentata per un importo inferiore (di non oltre il 25%) al prezzo base, il giudice aggiudica a meno che non ritenga di poter vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita.

Ed allora: se la sua offerta era inferiore la prezzo base, essendo l'unica valida, ed essendo evidente che si sarebbe potuto conseguire un prezzo maggiore, giustifica un provvedimento per cui il giudice non le aggiudica il bene ma dispone procedersi ad un nuovo tentativo di vendita.

Se invece lei ha formulato una offerta almeno pari al prezzo base, secondo noi il bene le deve essere aggiudicato.

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