Errore catastale nel decreto trasferimento. Impossibile vendere.

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  • Ultimo messaggio 11 maggio 2021
matteoca pubblicato 07 settembre 2020

Buongiorno

nel 2004 abbiamo partecipato, come azienda, ad un'asta presso il Tribunale di Bologna in seguito a pignoramento di una società assicurativa.

Poco dopo tale società è fallita e quindi è passato tutto al Tribunale di Roma, loro sede legale.

Abbiamo partecipato e vinto l'asta di uno dei lotti.

Oggi, 16 anni dopo, abbiamo venduto l'immobile ma non riusciamo a fare lo stesso con l'area urbana annessa perchè:

- il decreto di trasferimento ci attribuisce l'immobile in modo corretto, ma l'area urbana adiacente è descritta con dati catastali errati

- tali dati catastali non esistono presso il Catasto di Bologna, quindi ci è stata trasferita un'area urbana inesistente

- l'area urbana effettiva, l'unica presente in tutto il fallimento, è ancora intestata alla società fallita.


Il Tribunale di Roma ha recentemente rifiutato la correzione del decreto di trasferimento perchè nella perizia che hanno ricevuto i dati erano già errati. Loro, quindi, non hanno fatto alcun errore di trascrizione.

La perizia iniziale, del Tribunale di Bologna, era invece corretta, ma era legata al pignoramento e il tribunale di Roma non l'aveva utilizzata.

 

Oggi, volendo vendere l'area urbana ci troviamo a non essere formalmente proprietari perchè

- l'area urbana non è catastalmente assegnata a noi

- non abbiamo un atto di proprietà/decreto di trasferimento che ne dimostri il nostro possesso.

 

Non ci sembra sensato intentare causa contro il Tribunale per riaprire il fallimento, nè attendere la decorrenza dell'uso capione.

 

Cosa ci suggerite di fare ?
Grazie

Matteo

 

 

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inexecutivis pubblicato 10 settembre 2020

Trattandosi di cespite ancora formalmente intestato alla società fallita, se il fallimento (come ci sembra di capire) si è chiuso, si potrebbe dire che la strada da percorrere è quella di un ricorso per la sua riapertura.

Tuttavia non ci sembra questa la strada preferibile. Invero, l’art. 121 l.fall. subordina la riapertura del fallimento al atto che le attività rinvenute siano tali “da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi”.

Orbene, nel caso di specie non ci sembra che il requisito sussista, poiché la titolarità del bene in capo al fallimento sarebbe il frutto di un errato svolgimento della procedura, errore che dovrebbe essere semplicemente emendato, senza che alcun vantaggio se ne possa trarre a beneficio dei creditori.

Ed allora, probabilmente, è più utile percorrere la strada della citazione in giudizio dei soci risultanti alla data di dichiarazione di fallimento per ottenere una sentenza accertativa del fatto che anche la particella ancora formalmente intestata alla società è da intendersi trasferita all’acquirente.

Ciò in quanto “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass. Sez. U, 12/03/2013, n. 6070).

Tutto questo a condizione che si riesca a dimostrare che si tratta di un errore, tale per cui dalla lettura degli atti è possibile giungere alla conclusione che quella particella sia da intendersi, senza possibilità di incertezze, trasferita all’acquirente.

Diversamente, non resterà che chiedere la riapertura del fallimento per “riacquistare” il bene dalla procedura, o tentare un accordo con i soci.

adriana05 pubblicato 23 settembre 2020

Non sono un professionista, ma avevo forse un problema simile. Terreno regolarmente accatastato, sul terreno un villino che è stato regolarmente costruito ma mai accatastato. Quindi casa non vendibile... Geometra si è recato al catasto e ha presentato i documenti (permessi e planimetrie) e ha corretto e accatastato la casa. Un operazione semplice. Adesso è tutto regolare.

Ripeto, non sono un professionista, quindi forse la mia situazione era molto piu semplice ...

inexecutivis pubblicato 25 settembre 2020

In effetti si tratta di una situazione assai più semplice rispetto a quella descritta dall'altro utente.

matteoca pubblicato 10 maggio 2021

Ed allora, probabilmente, è più utile percorrere la strada della citazione in giudizio dei soci risultanti alla data di dichiarazione di fallimento per ottenere una sentenza accertativa del fatto che anche la particella ancora formalmente intestata alla società è da intendersi trasferita all’acquirente.

 

 

Mi piacerebbe approfondire le vostre proposte. Proviamo a sentirci direttamente ?
Grazie
Matteo

inexecutivis pubblicato 11 maggio 2021

Purtroppo non è possibile perché il forum è una "pubblica piazza" poichè il nostro obiettivo è quello di mettere tutti i nostri utenti in grado di trarre insegnamento dalle curiosità di ciascuno, in modo che il mondo delle aste diventi il più possibile conosciuto e fruibile.

 

matteoca pubblicato 11 maggio 2021

Cercavo qualcuno che potesse seguirmi nella pratica per risolvere il problema.
Matteo

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