ERRATA PUBBLICITA' ESITO ASTA

  • 699 Viste
  • Ultimo messaggio 31 agosto 2019
Mina75 pubblicato 29 agosto 2019

Buon giorno, sul sito di un tribunale territorialmente competente è stato pubblicizzato l’esito di un’asta immobiliare come “deserta” quando invece, risulta che per la stessa procedura è stata presentata una regolare offerta che ha portato all’aggiudicazione provvisoria in capo all'unico offerente.

Chiedo quindi se l’errata pubblicità dell’esito della procedura possa in qualche modo creare i presupposti per presentare opposizione agli atti esecutivi ed impedire quindi che venga emesso il decreto di trasferimento, o addirittura possa essere annullata l’intera procedura di vendita forzata dell’immobile.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
Mina75 pubblicato 31 agosto 2019

 

Volevo inoltre formulare l’ulteriore quesito:

 Nell’ordinanza di vendita immobiliare il G.E., relativamente alla pubblicità obbligatoria ha stabilito quanto segue: la pubblicità dovrà essere ultimata almeno 45 giorni prima della data fissata per l’incanto o per le offerte di acquisto….

Quindi per un’asta fissata per il giorno 26 giugno 2019, la pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia Portale delle Vendite Pubbliche avvenuta in data 20 maggio 2019, può essere considerato un difetto di attuazione della pubblicità prevista dall’art. 490 del codice di procedura Civile e di conseguenza determinare la nullità della procedura?

 

 

inexecutivis pubblicato 31 agosto 2019

Il fatto che la vendita risulti "deserta" mentre in realtà è intervenuta l'aggiudicazione, non è motivo sufficiente per inficiarla.

Discorso molto diverso va eseguito per la violazione degli adempimenti pubblicitari.

L’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatta valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dalla pronuncia del decreto di trasferimento, poiché esso costituisce il primo atto del Giudice successivo all’aggiudicazione. Trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che “hanno preceduto la vendita”, non opera in favore dell’aggiudicatario la previsione di cui all’art. 2929 c.c.

Il principio costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza della Cassazione. In questi termini si sono pronunciate, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Andando a ritroso nel tempo si risale a Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1962, n. 3340, secondo cui “Il precetto, risultante dagli artt. 490 e 534 cod. proc. civ., secondo il quale il provvedimento che ordina la vendita mobiliare all’incanto dev’essere pubblicato mediante avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, da affiggersi nell’albo pretorio per tre giorni consecutivi, dev’essere osservato a pena di nullità della vendita stessa anche quando il giudice dell’esecuzione, con ordinanza successiva, abbia modificato la precedente in elementi essenziali quali la fissazione del luogo e dell’ora degli incanti. In tal caso la pubblicità va estesa al nuovo provvedimento e la nullità derivante dalla omissione può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro il breve termine di cinque giorni stabilito dall’art 617 cod. proc. civ., decorrente dalla vendita, con l’effetto di rendere inoperante la preclusione posta dall’art 2929 cod. civ.”.

Ancora, con riferimento all’applicabilità della regola di cui all’art. 2929 c.c. Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 ha affermato che “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)”.

La nullità della vendita per omissione degli adempimenti pubblicitari prescritti vale sia per l’omessa pubblicità obbligatoria, sia per l’omessa pubblicità integrativa disposta dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita.

Così si espressa, anche recentemente, Cass. Civ., Sez. VI – III, 7 maggio 2015, n. 9255, secondo la quale “in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore”.

Venendo al caso di specie, allora, se l’ordinanza di vendita prevedeva la pubblicazione sul portale almeno 45 giorni prima della vendita e questo termine non è stato rispettato, l’aggiudicazione può essere certamente impugnata.

Close