Errata perizia

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  • Ultimo messaggio 21 marzo 2022
cofran pubblicato 17 marzo 2022

1buongiorno mi sono aggiudicato la vendita di un immobile con relativi terreni, nella perizia del ctu risultano 3 particelle di uliveto per complessivi ha 3.20 e un frutteto di ha 3.54 per un valore complessivo di euro 64.000 . In realtà già dal 2010 l agea, in seguito ad un incendio aveva classificato le particelle dell uliveto a seminativo di 3^ ed il frutteto a pascolo per un valore complessivo di euro 21.000. Il sottoscritto di tutto ciò ne era a conoscenza ma poichè era un lotto unico dove insisteva un fabbricato che per il sottoscritto era più importante ho partecipato all asta e mi sono aggiudicato il lotto. La mia domanda è poichè la differenza tra la perizia del ctu e la situazione attuale, uliveti e frutteti inesistenti,è di circa 42.000 euro quali sono gli strumenti per far rilevare tale errore? 2) nella pubblicità di vendita non è presente il CDU nè nell elaborato peritale.3) con l ausilio di un geometra ho constatato che l asservimento di tutti i terreni (circa 8 ettari) era stato ceduto già nel 1999 dalla vecchia proprietaria per cui essendo anche coltivatore diretto non potrò realizzare nessun fabbricato per la mia attività( stalle,capannoni,case rurali). Nell elaborato peritale viene dichiarato "atti di asservimento urbanistico: nessuno" .nel 2013 il P.D. dichiara che" per rendere omogenei i lotti in questione e permettere agli eventuali compratori il passaggio ai terreni confinanti, si dispone un frazionamento in funzione sia della porzione di masseria attigua al terreno sia alla razionale fruibilità dei lotti suddivisi.frazionamento mai effettuato. Poichè ho avuto l aggiudixazione ma non ancora il trasferimento nel frattempo cosa posso fare? Grazie

inexecutivis pubblicato 21 marzo 2022

A nostro avviso l'unico elemento che potrebbe essere fondatamente contestato è l'esistenza di un atto di asservimento che non er astato citato.

Per spiegare le ragioni di questa nostra opinione dobbiamo partire dalla previsione dell'art. 2922 c.c., a mente del quale nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.

Questa norma , che per costante giurisprudenza si applica anche alle vendite fallimentari (crf., sul punto, cass. Ordinanza n. 14165 del 12/07/2016) riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato:

1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;

2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;

3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.

Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si va affermando il principio per cui “La differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all'adozione, per la prima, di una nozione lata di "aliud pro alio", con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario” (Cass. Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1669. Si trattava del caso in cui una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ed era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell'immobile).

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