Eredità quota immobile e pignoramento

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  • Ultimo messaggio 24 febbraio 2020
nutellino pubblicato 19 febbraio 2020

Salve, e complimenti per il forum dove si trovano molte info utili.

 

Vorrei sottoporvi la mia situazione, ho un grosso debito con l'agenzia delle entrate e attualmente vivo in appartamento di proprietà dei miei genitori.

Mio padre è il proprietario anche di un nono di una quota di un immobile in sardegna e di un piccolo terreno agricolo.

Il mio problema nasce nel sapere cosa succederà in caso di morte di uno dei miei genitori visto che erediterò una percentuale della quota della casa in sardegna e del terreno.

In questo caso L'agenzia delle entrate potrà pignorare sia gli immobili ricevuti in eredità sia la prima casa ma rispettando alcune limitazioni, ovvero....

...l'agenzia delle entrate per poter pignorare i BENI del debitore deve rispettare anche questa limitazione, ovvero: il totale del valore catastale degli immobili deve essere maggiore di 120 mila euro.

Cosa specificata ben chiaramente anche nel sito dell'agenzia delle entrate al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/le-procedure/procedure-esecutive/

In pratica: il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma uno: in pratica, non può essere avviato il pignoramento se il valore dei beni (prezzo base ai fini della vendita forzata) al netto delle passività ipotecarie (ipoteche iscritte da terzi diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione e di grado superiore a queste ultime) è inferiore ai 120 mila euro.

Grazie mille per qualsiasi aiuto/risposta.

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2020

Rispondiamo all’interrogativo osservando che i limiti all’azione esecutiva intrapresa dall’agente della riscossione sono fissati, quali condizioni di procedibilità (Cass., 12.9.2014, n. 19270; Cass., 30.12.2012, n. 27525) dall’art. 76 d.P.R. 602/1973, norma che nel corso degli anni ha subito plurimi rimaneggiamenti.

Allo stato attuale, l’art. 76, cit. pone le seguenti condizioni alla procedibilità dell’azione esecutiva:

– non può essere pignorata la c.d. prima casa (sempreché non si tratti di abitazione “di lusso”);

– non può procedersi a esecuzione forzata immobiliare per il recupero di crediti di importo inferiore o uguale ai centoventimila euro;

– è necessario che sul bene sia iscritta ipoteca da almeno sei mesi;

– non può procedersi a esecuzione forzata immobiliare quando il valore dei beni da pignorare (dedotte le passività relative alle iscrizioni ipotecarie di grado poziore) sia inferiore ai centoventimila euro.

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