Entro quandto tempo il possesso una volta emesso il decreto di trasferimento?

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  • Ultimo messaggio 05 febbraio 2019
methis pubblicato 01 febbraio 2019

Salve,

a novembre mi sono aggiudicato una casa all'asta che ho provveduto a saldare ad inizio gennaio. Stamane mi notifica l'avvocato incaricato del procedimento "che in data 23 gennaio 2019 è stato emesso il decreto di trasferimento e che da tale data decorrono diritti ed oneri, può pertanto prendere contatto con il mio collaboratore, xxxx yyyyyy, che ci legge per conoscenza il quale Le consegnerà le chiavi dell’immobile".

Dopo uno screzio con questa persona, molto maleducato, ho chiesto all'avvocato che fosse lei stessa a procedere alla consegna dell'immobile. A distanza di poche ore, e facendo seguito ad una mia mail in cui chiedevo un'appuntamento per la consegna delle chiavi, tutto sembra cambiato e l'avvocato, quasi a scopo ritorsivo, mi scrive:

"La consegna potrà avvenire, compatibilmente con la disponibilità dello studio, decorsi 20 giorni dall’emissione del decreto di trasferimento".

Ora mi chiedo.. è questa una prassi legale o un capriccio dell'avvocato che sta assecondando un collaboratore svegliatosi con la luna di traverso? Posso in qualche modo "forzare" la cosa o sono alla mercé di tanta mancanza di professioanalità e maleducazione? In realtà la cosa mi cambia poco...diciamo una decina di giorni, ma il tempo ha un valore: posso ad esempio chiedere un risarcimento per ogni giorno che l'avvocato si è preso a sua discrezione?

Grazie

inexecutivis pubblicato 05 febbraio 2019

A nostro avviso il temporeggiamento del professionista delegato non è corretto.

Invero, nelle procedure esecutive (individuali e concorsuali), il trasferimento della proprietà si determina, secondo l'ormai costante giurisprudenza, con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).

Ergo, per effetto del decreto di trasferimento, l’acquirente consegue immediatamente il diritto  ad ottenere la consegna del bene non tanto in in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c..

Così si esprime anche la giurisprudenza, secondo la quale Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

È evidente che nella comunicazione che le è stata inviata il professionista delegato fa riferimento ai 20 giorni entro i quali gli atti della procedura (e quindi anche il decreto di trasferimento) possono essere impugnati con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Ma si tratta di un'affermazione non corretta in punto di diritto poiché il decreto di trasferimento è immeditatamente produttivo (come abbiamo detto) dell'effetto traslativo a prescindere dalla sua impugnabilità.

Fatta questa premessa, il consiglio che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il custode (a mezzo per o raccomandata a.r.) ad adempiere all'obbligo di consegna.

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