inexecutivis
pubblicato
14 aprile 2017
Le spiegazioni che avete ricevuto dal professionista delegato e dal notaio sono sostanzialmente corrette.
Contestualmente alla trascrizione del decreto di trasferimento si procede altresì alla annotazione di cancellazione del pignoramento e delle eventuali ipoteche (ai sensi dell’art. 586, primo comma, c.p.c.); tuttavia, affinché questo sia possibile, gli artt. 2884 e 2886 c.c., richiedono che il titolo giudiziale (e dunque, in questo caso, il decreto di trasferimento) in forza del quale la cancellazione viene eseguita sia definitivo, cosa che accade quando il decreto di trasferimento non sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’atto.
Ed allora, affinché questo termine cominci a decorrere, molti tribunali dispongono che il decreto di trasferimento sia notificato al debitore, benché nessuna norma lo prescriva, in modo tale che, decorsi 20 giorni dalla notifica, il decreto acquisti il crisma della definitività.
Quanto alle sorti del decreto di trasferimento in caso di opposizione, nelle (in verità rare) ipotesi in cui esse dovessero essere accolte, normalmente i contratti di mutuo stipulati per il versamento del saldo prevedono che, poiché la banca perde la garanzia ipotecaria sull’immobile, può chiedere al mutuatario la restituzione della somma, il quale a sua volta la richiede alla procedura esecutiva. Per evitar questo doppio passaggio, allora, in questi contratti è normalmente il mutuatario conferisce al mutuante un mandato irrevocabile all’incasso, che legittima così la banca a chiedere la restituzione della somma mutuata direttamente agli organi della procedura, estinguendo così, con unico pagamento, entrambe le obbligazioni.