Probabilmente l’informazione che le è stata riferita riguarda il novellato art. 560, commi terzo e quarto c.p.c.
Ciò in quanto, in realtà, nessuna norma prevede che l’aggiudicatario abbia il diritto di entrare nel possesso dell’immobile prima della emissione del decreto di trasferimento, tanto meno se non ha ancora provveduto al versamento del saldo del prezzo.
La disciplina cui facciamo invece riferimento è quella relativa alle nuove modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione.
Ai sensi del novellato art. 560, comma terzo, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 59/2016, convertito in l. 119/2016, “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”.
La modifica apportata a questa previsione dall’intervento normativo che abbiamo appena richiamato sancisce che l’ordine di liberazione viene eseguito “senza oneri per l’aggiudicatario”, e dunque a spese della procedura.
Più incisive sono le novità che hanno riguardato le modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione, disciplinate dal successivo quarto comma della medesima disposizione. Da esse si ricava il dato per cui:
1. il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell’immobile è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc;
2. Per il terzo che vanti la titolarità di un diritto di godimento sul bene pignorato il termine per l’opposizione (20 giorni) decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento di liberazione;
3. Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti c.p.c.; quindi, l’esecuzione dell’ordine di liberazione è un sub procedimento endoesecutivo, e non da più luogo all’introduzione di una autonoma procedura esecutiva per rilascio.