Effetti del decreto di trasferimento su eventuali atti amministrativi in essere

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  • Ultimo messaggio 31 ottobre 2016
approfondisco pubblicato 26 ottobre 2016

Buonasera,

credo si possa tranquillamente affermare che con il decreto di trasferimento il giudice trasferisce in capo a un nuovo soggetto il diritto reale di cui l'esecutato era titolare, il piu' delle volte la proprieta' per intero o  quota di essa.

Nel caso in cui, nel momento in cui interviene il decreto di trasferimento, l'esecutato fosse titolare anche di autorizzazioni amministrative concesse e rilasciate prima del pignoramento (ad es° permesso di costruire), il nuovo proprietario (per restare nella fatispecie piu' diffusa) subentra in toto nella posizione dell'esecutato? Se ad es° nel momento del "subentro" vi e' ancora un direttore dei lavori in carica, il nuovo proprietario puo' revocare l'incarico al tecnico incaricato dall'esecutato senza corrispondere al tecnico alcun compenso/penale?

Nella fatispecie in cui invece l' autorizzazione amministrativa fosse stata richiesta e ottenuta da un ignaro esecutato dopo il pignoramento, l'autorizzazione si puo' considerare secondo voi un atto amministrativo viziato dalla mancanza di legittimazione del soggetto richiedente? 

Vi ringrazio per la futura risposta.

 

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inexecutivis pubblicato 27 ottobre 2016

La domanda formulata sembra racchiudere in sé tre quesiti di fondo:

se il permesso di costruire di cui sia titolare il debitore esecutato si trasferisca automaticamente in capo all’aggiudicatario;

se rimangono valide le autorizzazioni richieste dal debitore dopo il pignoramento;

se l’aggiudicatario subentra nel rapporto con il direttore dei lavori.

In ordine al primo quesito riteniamo che la risposta debba muovere dalla lettura dell’art. 11 dpr 380/2001, a norma del quale il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, ed esso “è trasferibile insieme all’immobile, ai successori o aventi causa”.

Da parte di taluna dottrina si è ricavato da questa disposizione il principio per cui il permesso di costruire si trasferirebbe ipso iure all’acquirente dell’immobile, ma la giurisprudenza sembra non condividere questa impostazione, richiedendo comunque che la voltura del permesso di costruire sia oggetto di un provvedimento amministrativo, sebbene dal contenuto non discrezionale. Si veda, in questa direzione,  T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 25-07-2012, n. 373, secondo cui “L'originario titolare di un permesso di costruire può liberarsi dagli obblighi connessi al titolo, nel caso in cui alieni il terreno da edificare - ovvero l'edificio in costruzione - cedendo il titolo edilizio mediante apposita volturazione. Con tale atto, il Comune autorizza l'acquirente a subentrare nella titolarità del permesso di costruire e nello stesso tempo accetta l'accollo degli oneri concessori da parte dell' acquirente stesso, con liberazione del precedente titolare. La voltura non implica il rilascio di un nuovo e autonomo titolo edilizio e non richiede, né presuppone, una nuova verifica in ordine alla compatibilità del progetto con la normativa urbanistico-edilizia ma solo una verifica, a contenuto non discrezionale, in ordine alla trasferibilità del titolo ai successori o aventi causa. Più recentemente, presuppone la necessità di una volturazione del permesso di costruire Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04/01/2016, n. 11.

Quanto al secondo quesito, riteniamo che il pignoramento non priva del diritto di proprietà il debitore esecutato, con la conseguenze che, in linea di principio, con il pignoramento egli non perde la legittimazione a formulare istanze che presuppongono il diritto di proprietà, salvo poi verificare di volta in volta se la specifica autorizzazione sia trasferibile, in ragione della natura personale della medesima, in capo all’aggiudicatario.

 

Infine, pe quanto riguarda i rapporti con il direttore dei lavori, osserviamo che essi si svolgono sulla scorta di negozi contrattuali, che, in forza dell’art. 1372, comma secondo, c.c., non spiegano effetti nei confronti dei terzi.

approfondisco pubblicato 30 ottobre 2016

Grazie per le puntuali risposte.

Le intrduco altri 4 quesiti legati a quanto di cui sopra, le prime due in rif a responsabilita' nei confronti di terzi e le ultime 2 riguardante i rapporti con la P.A.

1 Qualora in forza del permesso di costruire fossero iniziati dei lavori i quali hanno cagionato danni a terzi ad oggi non risarciti (ad es perche' hanno interessato le proprieta' di terzi), in quest'ultima fatispecie che tipo di responsabilita' si prospetta? E soprattutto quale è la posizione al riguardo del neoacquirente?

2 E nell'ipotesi che questi danni fossero stati commessi in difetto o addirittura assenza di autorizzazione? Per il neoacquirente cambia qualcosa rispetto alla risposta di cui alla domanda 1?

3 Ho letto in talune perizie estimative, in rif. a violazione di  norme edilizie, che dopo il decreto di trasferimento esiste la possibilita' di essere rimessi in termini per sanare a livello edilizio le situazioni sanabili. E' corretto?

4 E nel caso in cui vi fosse in corso un regolare permesso a costruire (che implica pagamenti di oneri) e il neoacquirente non fosse interessato a proseguire o non fosse interessato a iniziare i lavori previsti dall'autorizzazzione stessa?

Cordiali saluti

 

inexecutivis pubblicato 31 ottobre 2016

La risposta alle prime due domande non può che sostanziarsi nella formulazione di indicazioni di massima, poiché ogni singolo caso di specie va studiato attentamente nei dettagli.

Comunque, possiamo dire che la responsabilità per i danni cagionati a terzi dal precedente proprietario non grava sull’acquirente. La responsabilità aquiliana, invero, è personale.

Ovviamente, se ad esempio il debitore nel costruire ha oltrepassato i confini della sua proprietà invadendo il fondo contiguo, il proprietario di quest’ultimo potrebbe pretendere la tutela del suo diritto con un’azione di rivendica anche nei confronti dell’acquirente ma, ripetiamo, queste sono solo indicazioni di massima.

Con riferimento alla terza domanda è necessario prendere le mosse dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia, a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa disposizione con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Dunque, ove l’abuso sia sanabile, i termini per la relativa sanatoria si riaprono con la notifica del decreto di trasferimento.

 

Infine, con riguardo alla quarta domanda, siamo dell’avviso che l’acquirente non abbia l’onere di completare i lavori autorizzati.

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