inexecutivis
pubblicato
27 ottobre 2016
- Ultima modifica 27 ottobre 2016
La domanda formulata sembra racchiudere in sé tre quesiti di fondo:
se il permesso di costruire di cui sia titolare il debitore esecutato si trasferisca automaticamente in capo all’aggiudicatario;
se rimangono valide le autorizzazioni richieste dal debitore dopo il pignoramento;
se l’aggiudicatario subentra nel rapporto con il direttore dei lavori.
In ordine al primo quesito riteniamo che la risposta debba muovere dalla lettura dell’art. 11 dpr 380/2001, a norma del quale il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, ed esso “è trasferibile insieme all’immobile, ai successori o aventi causa”.
Da parte di taluna dottrina si è ricavato da questa disposizione il principio per cui il permesso di costruire si trasferirebbe ipso iure all’acquirente dell’immobile, ma la giurisprudenza sembra non condividere questa impostazione, richiedendo comunque che la voltura del permesso di costruire sia oggetto di un provvedimento amministrativo, sebbene dal contenuto non discrezionale. Si veda, in questa direzione, T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 25-07-2012, n. 373, secondo cui “L'originario titolare di un permesso di costruire può liberarsi dagli obblighi connessi al titolo, nel caso in cui alieni il terreno da edificare - ovvero l'edificio in costruzione - cedendo il titolo edilizio mediante apposita volturazione. Con tale atto, il Comune autorizza l'acquirente a subentrare nella titolarità del permesso di costruire e nello stesso tempo accetta l'accollo degli oneri concessori da parte dell' acquirente stesso, con liberazione del precedente titolare. La voltura non implica il rilascio di un nuovo e autonomo titolo edilizio e non richiede, né presuppone, una nuova verifica in ordine alla compatibilità del progetto con la normativa urbanistico-edilizia ma solo una verifica, a contenuto non discrezionale, in ordine alla trasferibilità del titolo ai successori o aventi causa. Più recentemente, presuppone la necessità di una volturazione del permesso di costruire Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04/01/2016, n. 11.
Quanto al secondo quesito, riteniamo che il pignoramento non priva del diritto di proprietà il debitore esecutato, con la conseguenze che, in linea di principio, con il pignoramento egli non perde la legittimazione a formulare istanze che presuppongono il diritto di proprietà, salvo poi verificare di volta in volta se la specifica autorizzazione sia trasferibile, in ragione della natura personale della medesima, in capo all’aggiudicatario.
Infine, pe quanto riguarda i rapporti con il direttore dei lavori, osserviamo che essi si svolgono sulla scorta di negozi contrattuali, che, in forza dell’art. 1372, comma secondo, c.c., non spiegano effetti nei confronti dei terzi.