Eccedenze assegno per spese

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  • Ultimo messaggio 12 dicembre 2021
Fefa2506 pubblicato 08 dicembre 2021

Buon giorno , mi sono aggiudicato un immobile registrato all agenzia delle entrate circa 2 mesi fa . Questo significa che tutte le spese sono state pagate abbondantemente da 60 giorni , perché il delegato non ancora mi chiama restituendo le eccedenze dell’assegno costituito per il fondo spese ? Nel frattempo sto affrontando liberazione delll immobile a spese mie ,( visto che la liberazione non è a carico del tribunale) , forse dopo che avrò L immissione in possesso il custode/delegato (coincidono nella stessa persona) , avrò diritto alla restituzione delle somme avanzate del fondo spese, anche se il tribunale non c entri più nulla in questa fase dell esecuzione?

Posso fare diffida al giudice per negligenza del delegato ? Grazie

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robertomartignone pubblicato 08 dicembre 2021

Mandi prima RR o PEC al delegato prima di fae istanza al GE 

Fefa2506 pubblicato 09 dicembre 2021

Si ma le tempistiche sono normali ? Cioè dopo quanto tempo dalla firma del ddt il delegato finisce le sue operazioni di vendita e può restituire L assegno ?

robertomartignone pubblicato 09 dicembre 2021

Tempistiche possono essere piuttosto lunghe , anche mesi un tempo esatto non è indicato , chieda al delegato .

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2021

Se il decreto di trasferimento è già stato sottoposto a registrazione, le imposte che su di esso gravano sono già state determinate in modo preciso, e dunque il delegato è in grado di sapere quanto deve essere restituito all’aggiudicatario.

L’unico margine di incertezza potrebbe essere determinato dalla quota parte di compenso del professionista delegato che deve essere posta a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il quale appunto prevede che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.

Orbene, poiché il compenso spettante al professionista delegato viene liquidato dal Giudice ai sensi dell’art. 179 bis, comma 2 c.p.c., (il quale così recita: “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”) in linea teorica (ma solo in linea teorica) fino a quando il decreto di liquidazione non verrà emesso il professionista delegato non è in grado di conoscere qual è l’importo a lui dovuto dall’aggiudicatario, ma si tratta di un dato facilmente acquisibile sulla scorta dei parametri di cui al citato decreto ministeriale.

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