DUE LOTTI CON BENEFICIO "PRIMA CASA"

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plasmalemma pubblicato 08 aprile 2020

Salve,

 

sono interessato ad acquisire in asta due lotti distinti (due appartamenti) ma adiacenti, per poi unificarli e farne un solo immobile da intestare a prima casa.

A tal proposito mi chiedevo se fosse possibile, ad aggiudicazione avvenuta, manifestare questa intenzione e quindi richiedere l'intestazione come prima casa per emtrambi i lotti.

Se così non fosse, c'è una via alternativa a vostro giudizio percorribile per non rinunciare ai benefici  come prima casa?

Spero di essere stato sufficientemente chiaro e vi ringrazio anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 12 aprile 2020

La risposta all'interrogativo a nostro avviso deve essere positiva.

Cerchiamo di spiegare il perchè.

Com'è noto, le condizioni necessarie per la fruizione dell'agevolazione “prima casa” sono dettate dalla nota II - bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. In applicazione di tale disposizione, dette agevolazioni sono riconosciute, tra l'altro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a condizione che:

a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;

b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Costituisce quindi condizione ostativa alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l'altro, il fatto che l’acquirente sia già titolare di altra casa di abitazione nello stesso comune in cui si trova l’immobile oggetto del secondo acquisto, oppure sia titolare di altra casa acquistata con le agevolazioni “prima casa”, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

Con riferimento alla possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nella quale ha chiarito che il beneficio si applica anche all’acquisto del nuovo immobile a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione, le caratteristiche “non di lusso” (caratteristiche che, in seguito alle modifiche apportate al citato articolo 1 della Tariffa dall’articolo 10 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono state sostituite dalla categoria catastale, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9).

Infine, con la risoluzione n. 154/E del 19.12.2017, l’Agenzia delle Entrato ha ritenuto che le agevolazioni fiscali in parola possano essere riconosciute anche nel caso di acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti già posseduti, di cui uno contiguo ed altro sottostante, affermando che non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento, a condizione che il contribuente proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Sulla scorta dei dati che abbiamo richiamato, non vi sono ostacoli ad ammettere che entrambi gli acquisti godano delle agevolazioni prima casa.

plasmalemma pubblicato 12 aprile 2020

Benissimo, grazie.

Ma da quanto scritto, e cito:

"Costituisce quindi condizione ostativa alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l'altro, il fatto che l’acquirente sia già titolare di altra casa di abitazione nello stesso comune in cui si trova l’immobile oggetto del secondo acquisto, oppure sia titolare di altra casa acquistata con le agevolazioni “prima casa”, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta".

l'ulteriore quesito che vi pongo è se, essendo io già intestatario di prima casa nello stesso comune, questa possibilità mi è preclusa oppure si applica comunque il principio del cambio di residenza entro un anno dal decreto di trasferimento (dato che venderei la casa dove vivo attualmente).

 

inexecutivis pubblicato 14 aprile 2020

L’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Dunque, nel suo caso i benefici prima casa spettano a condizione che rivenda la prima "prima casa" entro l'anno dal decreto di trasferimento (poichè è il decreto di trasferimento che determina il trasferimento di proprietà).

plasmalemma pubblicato 14 aprile 2020

Grazie mille, gentilissimo

inexecutivis pubblicato 14 aprile 2020

grazie a lei!

plasmalemma pubblicato 25 novembre 2020

Salve,

ho partecipato all'asta relativa al quesito posto il 08/04/2020, aggiudicadomi i due appartamenti adiacenti.

Ora sto per effettuare il saldo prezzo, e contestualmente sto preparando un'unica dichiarazione sostitutiva in cui chiedo l'applicazione dei benefici prima casa, l'utilizzo del "prezzo-valore" per determinare l'imposta di registro, e la volontà di usufruire del credito d'imposta per l'acquisto della prima casa giacchè intendo alienare quella in mio possesso entro un anno dal decreto di trasferimento.

Il delegato alla vendita, mi scoraggia dal complcare troppo le cose perchè teme che possa creare disguidi con l'AE e inficiare sui tempi per il decreto di trasferimento. Quindi la domanda è: 
secondo voi è corretto fare questa richiesta in questo momento e in questi termini?
se sì, ci sono particolari aspetti a cui dover porre particolare attenzione nella stesura?

Vi ringrazio sentitamente

inexecutivis pubblicato 28 novembre 2020

Non vediamo complicazioni nel percorrere la strata indicata. Le agenzie delle entrate sono abituate a confrontarsi con situazioni di questo tipo. A nostro avviso si può procedere.

plasmalemma pubblicato 16 marzo 2021

Buongiorno,

ieri ho ricevuto il decreto di trasferimento.

Come mi avete gentilmente già chiarito, da ieri ho un anno di tempo per alienare la prima casa già in mio possesso.

Ma quanto tempo ho invece per realizzare la fusione dei due nuovi appartamenti e stabilirvi la residenza?

(avevo acquisito all'asta due appartamenti distinti ma adiacenti per antrambi i quali ho richiesto le agevolazioni prima casa avendo espresso la volontà di unificarli)

 

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2021

La normativa non richiede che l'accorpamento debba avvenire entro un termine prestabilito.

L'importante è che ad accorpamento avvenuto l'abitazione non abbia le caratteristiche dell'abitazione di lusso (caratteristiche che, in seguito alle modifiche apportate al citato articolo 1 della Tariffa dall’articolo 10 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono state sostituite dalla categoria catastale, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9).

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