DUBBIO SU PROPRIETA' PARTICELLA NON PRESENTE NEL DECRETO

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  • Ultimo messaggio 04 ottobre 2021
roby0379 pubblicato 25 agosto 2021

Buonasera,

sono ancora a chiedervi un parere riguardante la situazione catastale emersa successivamente al decreto di

trasferimento.

Sono state trasferite due unità immobiliari con relative corti esclusive, facenti parte di una palazzina bifamiliare.

In perizia di stima il CTU le descrive sostenendo che l'immobile 1 ha un accesso autonomo lato est, mentre

l'immobile 2 ha sia un accesso pedonale che un accesso carraio, sempe lato est.

Ne consegue che il cancello pedonale è comune ad entrambe le unità immobiliari.

Dalla consultazione dell'estratto di mappa catastale in effetti, oltre alle due particelle relative alle corti esclusive, c'è la presenza di una terza particella situata davanti al cancello pedonale di cui sopra, generata dal un frazionamento del 2011.

Sembrerebbe però che il frazionamento citato al catasto terreni non sia stato poi trasferito al N.C.E.U. (Nuovo catasto edilizio urbano) per l'aggiornamento dell'elaborato planimetrico del fabbricato.

In conseguenza di ciò il pignoramento non ha tenuto conto della particella in questione e nei decreti di trasferimento di entrambe le unità immobiliari non è stata inclusa detta particella.

Come può essere gestita una situazione di questo tipo ?

Si parla di una particella di piccole dimensioni che però assume una particolare importanza data la posizione che consente l'accesso alle due corti esclusive dellle due unità immobiliari.

Grazie per l'attenzione.

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inexecutivis pubblicato 26 agosto 2021

Secondo Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11272 la quale ha affermato che ove “il bene, che possa in astratto configurarsi come una pertinenza, sia dotato di per sé solo di univoci ed esclusivi dati identificativi catastali (tali cioè da identificare quello e soltanto quello) ed a meno che nel pignoramento e nella nota [di trascrizione] non si riesca a far menzione del medesimo con idonei ed altrettanto univoci riferimenti al primo (come, a mero titolo di esempio, con espressioni descrittive nel quadro D od altri dati negli altri quadri), non sia indicato con tali suoi propri dati nel pignoramento e nella nota, riferiti essendo questi ultimi in modo espresso soltanto ad altri beni compiutamente identificati con loro propri ed altrettanto esclusivi dati catastali (dalle planimetrie allegate ai quali o dai quali presupposte non risulti, poi, il bene che si pretenda essere una pertinenza), correttamente non va ritenuto esteso ai primi il pignoramento dei secondi: e tanto proprio perché tale situazione comporta un’obiettiva diversa risultanza dell’atto di pignoramento e soprattutto della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 cod. civ” (nel caso di specie, si discuteva se una certo subalterno del NCEU dovesse essere ricompreso, o meno, nell’atto di pignoramento, che indicava un subalterno adiacente).

Una soluzione parzialmente diversa sembra provenire da Cass. Sez. 2, 20/01/2015 n. 869, secondo la quale La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria”. (Nel caso sottoposto al suo esame la S.C. ha ritenuto che una volta accertata la destinazione a pertinenza da parte dell'unico proprietario del bene principale e di quello accessorio l'omessa menzione del bene destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisse l'operatività dell'art. 2912 cod. civ.).

In ogni caso, tuttavia, l'acquirente per effetto del decreto di trasferimento acquisisce un diritto di servitù di passaggio necessario per accedere al proprio immobile.

Traendo le fila del discorso si qui svolto, un primo suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere una integrazione del decreto di trasferimento, che contenga anche l’indicazione della particella in questione, in forza del precedente che da ultimo le abbiamo citato.

Se questo tentativo non andasse a buon fine le alternative sono due: o si prova ad insistere in questa direzione impugnando il diniego di integrazione, oppure si opta per il riconoscimento della servitù di passaggio, ove negato.

 

 

 

roby0379 pubblicato 01 settembre 2021

Buongiorno,

vi ringrazio per il suggerimento dato, mi attiverò quanto prima contattando il delegato alla vendita, al fine di proporre un istanza al giudice dell'esecuzione, per tentare di far integrare il decreto di trasferimento.

Ho cercato di far luce sull'accaduto recandomi all'agenzia del territorio, chiedendo il perché sia stato possibile presentare un frazionamento di una particella al catasto terreni (visibile sull'estratto di mappa "VACS"), senza poi procedere alla modifica dell'Elaborato Planimetrico e delle Planimetrie Catastali al Nuovo catasto edilizio Urbano (N.C.E.U.).

Secondo il parere del dirigente dell'agenzia del territorio, data la situazione e riconosciuta una responsabilità al C.T.U., la proprietà dello spazio pertinenziale sopra citato sarebbe assegnata agli aggiudicatari dell'appartamento piano terra, in quanto nel decreto di trasferimento si tiene conto solamente delle planimetrie catastali dell' urbano, dove non compare la particella "comune" anzi la sua superfice è inglobata nella corte esclusiva dell'unità immobiliare piano terra.

Potrebbe essere veritiera tale conclusione?

Rischio davvero di poter essere escluso da ogni diritto sullo spazio in questione?

Grazie ancora.

inexecutivis pubblicato 02 settembre 2021

Difficile rispondere a questa ulteriore domanda senza disporre di tutti gli atti della procedura e della documentazione catastale. Ad ogni buon conto, se anche la proprietà della particella non dovesse esserle trasferita, resta comunque la servitù di passaggio di cui abbiamo detto.

roby0379 pubblicato 26 settembre 2021

Buon pomeriggio,

restando sempre sull'argomento delle due corti esclusive delle due unità immobiliari, acquistate all'interno della stessa procedura esecutiva ma da due proprietari distinti, che in passato appartenevano però alla stessa persona e accantonando per un attimo il discorso della particella dell'ingresso pedonale, che per errore non è stata inserita tra quelle pignorate e che quindi ora potrebbe non esserci trasferita nei decreti.

L'altro ingresso di tipo carrabile, posizionato completamente nella superficie della particella relativa alla corte dell'appartamento che ho acquistato, potrebbe essere messo in discussione relativamente al passaggio dell'altro proprietario secondo l'art. 1062 c.c.?

Nel caso affermativo, tale servitu verrebbe meno se si delimitassero i due lotti (con una recinzione, facendo si che la loro subordinazione non permanga venuta meno la titolarità di essi per lo stesso proprietario) prima del trasferimento della seconda unità immobiliare ?

Grazie per l'attenzione.

Saluti.

inexecutivis pubblicato 30 settembre 2021

Non siamo sicuri di aver compreso la domanda, comunque affinchè lo stato di asservimento cessi in modo da poter escludere la costituzione di un servitù per destinazione del padre di famiglia occorre che la delimitazione intervenga quando i due lotti appartengano allo stesso proprietario.

roby0379 pubblicato 30 settembre 2021

Grazie per il chiarimento, 

mi occorreva sapere proprio questo, nonostante la mia domanda non sia stata molto chiara.

Ne deduco quindi che l'eventuale delimitazione dei lotti, affinchè non ci sia costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, ci sarebbe dovuta essere prima della procedura esecutiva.

Chiedo un ultima informazione, per costituire la servitù come si deve procedere?

Grazie, saluti.

inexecutivis pubblicato 04 ottobre 2021

I modi di costituzione delle servitù sono diversi.

L’art. 1031 c.c. prevede che le servitù costituite coattivamente o volontariamente.

Le servitù coattive si costituiscono con sentenza, quando il proprietario di un fondo non ha accesso diretto alla via pubblica ed ha quindi diritto di passare sul fondo confinante per farlo (art. 1051 c.c.). le servitù volontarie invece si possono costituire per contratto o per testamento (art. 1058 c.c.). Infine, le servitù possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.).

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