inexecutivis
pubblicato
11 maggio 2018
Rispondiamo alla sua domanda osservando che L'art. 1118 c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento – condominiale, a condizione che tale distacco non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini.
La insussistenza di questi pregiudizi deve essere fornita dal condomino che intende esercitare questa facoltà mediante informazione (inviata all’amministratore) corredata da documentazione tecnica idonea.
È comunque fatta salva la facoltà dell’assemblea di consentire comunque il distacco, a prescindere da ogni valutazione tecnica.
In questi termini si è espressa Cass. Sez. 6 - 2, 03/11/2016 n. 22285.
Tuttavia, la medesima Sez. 6 - 2, con pronuncia n. 12580 del 18/05/2017 ha ritenuto valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione.
Ciò in considerazione del fatto che i condomini possono regolare, mediante deliberazione adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la legittimità di una deliberazione assembleare recettiva di una specifica clausola del regolamento contrattuale ed impositiva, a carico dei condomini distaccatisi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dell'"obbligo di pagare la metà del contributo" per l'uso dell'impianto medesimo).