DOVERI DEL DELEGATO

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  • Ultimo messaggio 30 marzo 2019
dailarino pubblicato 26 marzo 2019

Salve,

ho appena provveduto al saldo dell'immobile che mi sono aggiudicato per un importo di €90.000.

Nella giornata di oggi il delegato ha provveduto ad inviarmi  l'f24 per il saldo (cosa che ho anche fatto) di €1200.

(premetto che non vi è nessuna specica che indichi ogni voce di questi €1200).

L'immobile attualmente è abitato dalla coniuge dell'esecutato che gode di un provvedimento di abitazione del tribunale datato 2010. Preciso che tale provvedimento è stato emesso dopo il pignoramento .

Lo stesso delegato stamane mi ha detto che devo essere io a rivolgermi ad un legale per emettere un ordine di sgombero /rilascio.

Ha ragione oppure no? grazie mile per l'aiuto

inexecutivis pubblicato 30 marzo 2019

 A nostro avviso il professionista delegato potrebbe avere torto.

Per comprendere le ragioni di questo nostro convincimento muoviamo dalla lettura dei comi terzo e quarto dell'art. 560 c.p.c., (nel testo in vigore prima delle modifiche di cui all’art. 4 D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2/2019, n. 12), a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.

Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.

La norma dispone infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Inoltre, ove nell'immobile fossero presenti beni mobili, il secondo capoverso del medesimo art. 560, comma quarto, c.p.c., dispone che il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Quindi, come si vede, anche con riferimento ai beni mobili, è il custode che deve curarne lo smaltimento o la distruzione.

L’unico caso in cui il professionista delegato potrebbe avere ragione è quello in cui il giudice dell’esecuzione, nel disporre la vendita, abbia ritenuto che non fosse necessario provvedere alla sostituzione del debitore nella custodia del compendio pignorato.

Infatti, l’ultimo comma dell’art. 559 c.p.c. prevede che il giudice salvo che per la particolare natura dei beni pignorati ritenga che la sostituzione non abbia utilità, nel momento in cui dispone la vendita affida la custodia del bene pignorato alla persona incaricata delle dette operazioni o all’istituto vendite giudiziarie.

In definitiva, allora, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di individuare il custode, e chiedere che venga eseguita la liberazione dell’immobile a spese della procedura, così come previsto dalle norme sopra richiamate.

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