Dopo sei mesi non notificato niente al giudice delegato

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  • Ultimo messaggio 15 dicembre 2018
renatorosso pubblicato 12 dicembre 2018

Appena iscritto al Forum, io mi sono aggiudicato un immobile all' Asta il 14-02-2018, lo volevo pagare subito, ma copiando l' avvivo di partecipazione all' asta stessa, ho scritto pagamento entro 120 giorni.

Dopo un mese dall' aggiudicazione ho mandato una lettera RAR all' ANESIM per pagare l' immobile il prima possibile, in quanto l' esecutato ha lasciato il suo immobile e chiuso le utenze il 21 maggio 2018.

Non c' è stato quasi niente da fare, ho pagato quanto offerto il 29 maggio 2018.

Leggendo le vostre discussioni, ho appreso che il mio pagamento andava segnalato al Giudice Delegato in tempi brevissimi. Invece il 29 novembre 2018, recandomi in cancelleria del tribunale, al giudice non gli era stato trasmesso niente, a distanza di BEN 6 MESI. Come è possibile un tempo così lungo ?

Ho nandato una lettera RAR al Giuidice Delegato e solo successivamente, dopo mie "forti" proteste  il Custode Giudizuiario mi ha comunicato che il Giudice che compariva nella Procedura dell' esecuzione immobiliare, non era più lo stesso, ma era un altro Giudice. Hanno cambiato il Giudice dell' Esecuzione immobiliare senza neanche avvertirmi, NON è UN FATTO ANOMALO, PER NON DIRE GRAVE ?

Gradirei una risposta in tempi brevi, l' immobile acquistato è vuoto, necessita di lavori straordinari, ma a distanza di ben 10 mesi dall' aggiudicazione e dopo 6 mesi e mezzo dal pagamento del saldo e delle spese, ANCORA NON MI COMUNICANO QUANDO FANNO IL TRASFERIMENTO ALL' AGENZIA DEL TERRITORIO E MI DANNO LE CHIAVI. Grazie Renato

inexecutivis pubblicato 15 dicembre 2018

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'articolo 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo", dal che si evince che il delegato deve immediatamente attivarsi per predisporre il decreto di trasferimento.

Occorre poi considerare l’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), in forza del quale i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

Ciò detto, (fermo restando il fatto che non è affatto previsto che l'aggiudicatario debba ricevere la comunicazione dle cambio del magistrato titolare del fascicolo, poiché questo è un dato che non incide sul contenuto dei suoi diritti ed obblighi) i tempi descritti nella domanda ci sembrano eccessivi.

Una via per accorciare i tempi potrebbe essere quella di chiedere al Giudice dell’esecuzione di essere nominato custode, rappresentando tuttavia di aver già versato il saldo prezzo. Prima di questo momento, infatti, la nomina dell'aggiudicatario nella qualità di custode potrebbe essere rigettata in ragione del rischio (sempre presente) di omissione del pagamento del prezzo.

Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poichè che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

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