Domanda giudiziale ed ipoteca

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  • Ultimo messaggio 25 marzo 2021
rma26180 pubblicato 22 marzo 2021

Buongiorno,

vorrei porre il seguente quesito.

Dovrei partecipare a un'asta immobiliare. Sulla perizia è stato riportato che è presente una domanda giudiziale per revocatoria trascritta prima della trascrizione del pignoramento e che vi è dunque rischio di evizione.

Esaminando l'elenco delle formalità risultano due ipoteche iscritte prima della trascrizione della domanda giudiziale e una iscritta successivamente.

Il pignoramento è stato promosso dall'ipotecario di primo grado e nell'esecuzione sono intervenuti entrambi gli altri creditori iscritti.

Da vari articoli letti su internet mi è sembrato che l'ipoteca precedente la trascrizione della domanda giudiiziale faccia sì da rendere inopponibile il decreto di trasferimento a colui che ha proposto la domanda giudiziale, in questo caso di revocatoria. In pratica l'aggiudicatario farebbe salvo il suo acquisto in quanto la procedura esecutiva è stata promossa da creditore ipotecario iscritto prima della trascrizione della domanda giudiziale. 

Stando così le cose non capisco in cosa potrebbe consistere il rischio di evizione.

Ho pensato che esso potrebbe risiedere nel fatto che uno dei creditori intervenuti abbia ipoteca iscritta dopo la domanda giudiziale.

Quello che vorrei sapere è se per salvaguardare l'acquisto dell'aggiudicatario è sufficiente che uno solo dei creditori, procedente o intervenuto, vanti ipoteca precedete alla trascrizione della domanda giudiziale oppure se tale condizione deve riguardare tutti i creditori presenti nella procedura.

Grazie

M.G.

inexecutivis pubblicato 25 marzo 2021

La domanda giudiziale trascritta è una domanda trascritta ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.

Per intenderci: se A trascrive domanda di revoca dell’atto con cui B ha venduto a C, la successiva vendita fatta da C a D sarà inefficace nei suoi confronti;

Tuttavia, se ad agire o intervenire nell’esecuzione è un creditore ipotecario che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione della domanda giudiziale l’acquisto in sede esecutiva non potrà dirsi pregiudicato dalla eventuale sentenza di accoglimento di quella domanda, a meno che l'iscrizione ipotecaria non sia avvenuta in mala fede.

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