DIVISONE IMMOBILE EDOPROCEDIMENTALE

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  • Ultimo messaggio 21 dicembre 2019
luce7420 pubblicato 16 dicembre 2019

Buongiorno volevo un confronto sul tema divisione immobiliare a seguito di procedimento di esecuzione immobiliare.

Il giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c. è un giudizio autonomo e termina con sentenza.

E' quindi soggetto al termine di precisazione delle conclusioni o al deposito di una memoria conclusiva?

Nel caso è facoltà delle parti chiedere un termine per deposito memorie?

E nel caso il Giudice non voglia assegnare un termine è motivo di appello?

inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2019

Com'è noto, nell'ambito della disciplina dell'espropriazione forzata di cui al vigente codice di procedura civile, l'art. 599 cod. proc. civ. prevede che i beni indivisi possano essere sottoposti a pignoramento «anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore». In tali casi, l'art. 600, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore»; il secondo comma della medesima disposizione - come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - soggiunge poi che «Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568».

Questo giudizio di scioglimento della comunione (definito “endoesecutivo”) pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato.

Non è tuttavia detto che questo giudizio si concluda con una sentenza.

Invero, a norma dell’art. 785 c.p.c., se non sorgono contestazioni sul diritto a procedere a divisione, la divisione è disposta con ordinanza dal giudice, il quale diversamente provvede ad istruire la causa provvedendo con sentenza, che è in questo caso una sentenza parziale.

Lo stesso vale con riferimento alle modalità della vendita ed alla distribuzione del ricavato (artt. 788 e 789): solo se sorgono contestazioni si provvede con sentenza.

Ciò premesso, va osservato che secondo la giurisprudenza “La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questo revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., coincide con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell'invito del giudice a procedere alla discussione immediata (Sez.II- , Ordinanza n. 22095 del 4/09/2019), rientrando la facoltà del giudice di concedere alle parti termine per depositare scritti difensivi prima della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., nell'ambito dei poteri di direzione del procedimento a lui attribuiti dall'art. 175 c.p.c. (Cass. Sez. II Ordinanza n. 18025 09/07/2018).

Non riteniamo dunque che l’omessa concessione del termine per il deposito di memorie possa costituire fondato motivo di appello.

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