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  • Ultimo messaggio 17 gennaio 2017
a.ranise pubblicato 16 gennaio 2017

In un giudizio di divsione derivante da una procedura esecutiva che ha colpito un immobile (non comodamente divisibile) di proprietà del debitore esecutato e di altro proprietario . si chiede se in sede di piano di riparto le spese di pubblicità , cancellazione formalità, compenso delegato  colpiscano anche la quota del comproprietario.

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 17 gennaio 2017

A nostro avviso le spese della divisione endoesecutiva devono essere ripartite pro quota tra tutti i comproprietari.

È questo l’orientamento che prevale nettamente in dottrina e che si registra anche nella giurisprudenza di merito (Trib. Torino 3 dicembre 2002).

Del resto, anche nei giudizi di scioglimento della comunione, vale il principio per cui le spese gravano sulla massa, e non v’è ragione per cui in sede endoesecutiva debbano trovare applicazione regole diverse, visto che nell’uno e nell’altro caso alcuni comproprietari subiscono l’esecuzione (ad iniziativa di uno di essi o del creditore di uno di essi).

Tale ragionamento, tuttavia, vale a disciplinare i rapporti tra i comproprietari, non quelli tra creditore e debitore esecutato, nel qual caso rivivono le regole della soccombenza, con la conseguenza che il creditore del comproprietario potrà recuperare in sede esecutiva, quali spese prededucibili, le spese sopportate in sede di divisione, in forza degli artt. 2770 e 2755, trattandosi certamente di spese sostenute nell’interesse di tutti i creditori.

 

Peraltro, in giurisprudenza si è osservato che le spese per la cancellazione dell’ipoteca e del pignoramento iscritto sulla quota dell’obbligato, graverebbero esclusivamente in capo a quest’ultimo (Cass. 25.7.2002, n. 10909).

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