Distruzione del bene dopo l'asta

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  • Ultimo messaggio 21 settembre 2018
piateda2009piateda2009 pubblicato 24 febbraio 2018

Buongiorno

 

L'abitazione in cui abito è divisa in due parti, di cui una di mia proprietà acquistata 7 anni fa e l'altra di un altro proprietario acquistata diversi anni prima di me, cui la utilizza come seconda casa.

Ora la parte non mia è stata messa all'asta già per la terza volta perchè il proprietario è risultato debitore,

Costui è tuttora pensionato con il quinto della pensione già ceduto per insolvenze, risulta nullatenente perchè la sua impresa e la prima casa è stata trasferita ai figli.

Qui ha sempre avuto problemi di coabitazione con il vicinato con cui ha negli anni ha litigato e avuto sentenze in tribunale a suo sfavore, questo anche con il proprietario che ha venduto a me la l'altra parte di casa.

Questo e la messa all'asta dell'abitazione lo ha reso con il dente avvelenato, più volte ha minacciato di distruggere (rompere tubazioni,togliere le tegole dal tetto, rompere muri porte ecc.) e rendere intabile e inaccessibile l'abitazione qualora dovesse essere obbligato a lasciarla. (ha già cominciato rompendo i tubi elettrici e muri)

La mia domanda è questa,visto che la casa è un unica stuttura,parte del tetto è in comune, parte dei muri sono in comune, le tubazione proseguono in parte su tutte due le proprietà visto che la mia abitazione è al secondo piano e la sua al primo.

Come posso tutelarmi e/o impedire che ciò possa avvenire, anche in tutela di chi poi si aggiudicherè l'asta, visto che la casa è presentata in una maniera, ma potrebbe trasformarsi in in un altra se l'attuale proprietario mette in atto ciò che ha in mente.

Nell'atto di vendita all'asta risulta essere sotto la dicitura custode il nome di un avvocato.

 

Ringrazio anticipatamente per la risposta.

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inexecutivis pubblicato 27 febbraio 2018

Purtroppo non ci sono molti strumenti di tutela preventivi contro comportamenti di questo tipo. Anche se il Giudice dovesse ordinare la liberazione dell’immobile, nulla esclude che l’occupante, prima di lasciarlo, lo danneggi seriamente.

A questo punto le precauzioni da adottare devono muoversi in una duplice direzione.

Osserviamo peraltro che il comportamento posto in essere dal debitore è penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 388, commi terzo e quarto, c.p.

L’art. 388 punisce infatti con la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro chiunque sottrare, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. La pena è da due mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia;

se poi il fatto è commesso dal custode, diverso dal proprietario, al solo scopo di favorire quest’ultimo, la pena è quella della reclusione da quattro mesi a tre anni e della multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.

Da un lato occorre che il custode dell’immobile proceda alla esecuzione dell’ordine di liberazione (di cui deve essere chiesta l’adozione al Giudice dell’esecuzione, ove non ancora adottato) senza preavviso.

La cosa è giuridicamente possibile, in quanto il nuovo quarto comma dell’art. 560 c.p.c. lo consente, visto che l’ordine di liberazione si attua senza passare attraverso il procedimento per rilascio di cui agli artt. 605 e ss c.p.c..

Dall’altro lato occorre procedere a stipulare una polizza di assicurazione sull’immobile, avendo cura di assicurare non solo le strutture portanti ma anche gli ulteriori elementi costruttivi, ivi compresi gli accessori e gli impianti, non limitando la copertura ai soli eventi calamitosi ricomprendendovi anche i danni provocati da terzi, commessi con dolo o colpa.

sk80rb0isk80rb0i pubblicato 20 settembre 2018

MSG CANCELLATO

sk80rb0isk80rb0i pubblicato 20 settembre 2018

Buongiorno,
Ho aggiudicato un'immobile in ottimo stato ad aprile 2018. Saldo prezzo effettuato entro il termine di pagamento.
Ad agosto il debitore mi ha minacciato dicendomi che avrebbe distrutto/ esportato alcuni oggetti (veranda,cassa forte, sistem antifurto, cucina murata, lavandino murato etc etc) che appartiene  all'mmobile se NON dovessi pagare una somma esorbitante.
Riporto il tutto al custode. Il custode sostiene di avere inviato una raccomandata al debitore dicendogli che rischia una denuncia penale se dovesse distruggere l'immobile.
Vista la situazione cerco di arrivare ad un accordo con il debitore per chiudere la faccenda nel modo pacifico, ma senza successo.
Il giorno del sopraluogo dell'immobile insieme al custode scoprò l'immobile vandalizzato in ogni angolo dai muri,porte, finestre, balconi, serrande, prese corrette murate e non solo.
Il decreto è stato firmato dal giudice ma non depositato. L'avvocato custode ha documentato il tutto con le foto.
L'avv custode dopo alcuni giorni sostiene di aver fatto la denuncia presso al giudice contro i debitori esecutati.

L'avvocato custode mi sta evitando abbastanza e mi sento un po abbandonato a me stesso.
Ho provato a fare una denuncia preso dai carabieri che hanno riferito che la denuncia va fatta al tribunale presso al giudice.

Cosa devo fare per avere un risarcimento oppure una riduzione nel prezzo di acquisto?
Devo fare una perizia alle mie spese per fare un stima dei costi per i danni causati?

Come dovrei comportarmi?

Grazie mille in anticipo per una risposta,
Roy

inexecutivis pubblicato 21 settembre 2018

Riferiamo il nostro punto di vista sull'argomento partendo da alcune premesse di carattere normativo.

Ai sensi dell’art. 65 c.p.c., compito del custode è quello di conservare ed amministrare i beni sequestrati o pignorati.

Stessa disposizione si rinviene nell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., che attribuisce al custode il compito di “amministrazione e gestione” del bene pignorato affidato alla sua custodia.

Egli, inoltre, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Quindi, in linea teorica il custode potrebbe essere chiamato a rispondere del danno arrecato alla cosa in custodia, se non l’ha esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia.

Fatta questa premessa, affinché possa ascriversi una responsabilità in capo al custode è necessario che egli possa esercitare di fatto un potere di controllo sul bene, potere che viene meno allorquando il debitore permane nella disponibilità dell’immobile (a meno che, ovviamente, ciò non si verifichi per colpa del custode medesimo). In questi casi ci sembra corretta la prevalente opinione dottrinaria, secondo la quale i danni arrecati all’immobile dal debitore che occupi il medesimo non possono ascriversi alla responsabilità del custode, in quanto non è identificabile il capo a questi una condotta esigibile, capace di prevenire tali condotte. Detto altrimenti, è difficile ipotizzare quale iniziativa il custode avrebbe potuto adottare per evitare che il debitore, nel lasciare l’immobile, lo danneggi.

Questi concetti sono stati più volte espressi dalla Corte di Cassazione in tema di locazione, laddove si è affermato che “poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015).

Venendo al caso prospettato, riteniamo che nessuna responsabilità possa individuarsi in capo al custode poiché crediamo che non esisteva una condotta, concretamente esigibile, che il custode avrebbe potuto serbare al fine di impedire il compimento degli atti vandalici che si sono verificati.

Purtroppo tali comportamenti di alcuni debitori non sono isolati; spesso essi si esibiscono in questi comportamenti, difficilmente scongiurabili, e anche se il custode si attiva per tempo nel conseguire la disponibilità dell’immobile, il debitore all’ultimo momento utile compie atti di questo tipo.

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