distribuzione del deposito cauzionale incamerato quale penale

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  • Ultimo messaggio 05 novembre 2020
rosanna.amendola pubblicato 03 novembre 2020

Salve

gradirei ricevere un vostro parere in merito alla distribuzione del deposito cauzionale incamerato quale penale per non aver l'aggiudicatario versato il saldo prezzo.

Nello specifico considerato che il lotto di riferimento era gravato da ipoteca, e che nella procedura oltre al creditore ipotecario sono presenti altri creditori chirografari, la somma incamerata quale deposito cauzionale va attribuita al creditore ipotecario (in quanto considerato quale frutto o rendita del bene) o va ripartita tra tutti i creditori?

inexecutivis pubblicato 05 novembre 2020

È noto che ai sensi dell’art. 587, comma primo, c.p.c., se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.

È altresì noto che a mente dell’art. 571 c.p.c. l’offerente deve versare, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una cauzione di importo non inferiore al prezzo offerto.

Infine, il saldo prezzo va versato entro il termine previsto nell’ordinanza di vendita.

Da queste premesse ricaviamo il convincimento per cui la cauzione trattenuta vada considerata come riferibile al bene per il quale la relativa offerta era stata presentata.

In primo luogo, infatti, essa si può considerare come “ricavato” dalla vendita di quel bene, per quanto poi non si sia perfezionato il trasferimento.

In secondo luogo, esso assume la funzione di acconto sul prezzo che testimonia la serietà dell’offerta.

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