Diritto di visita entro 15 g dalla richiesta

  • 246 Viste
  • Ultimo messaggio 06 dicembre 2021
ardigan pubblicato 02 dicembre 2021

Spett.le redazione In executivis

Desideravo capire se dopo la riforma del 560,l'obbligo del custode a far visionare l'immobile entro 15 gg dalla rihiesta ,sia ancora valida per le esecuzioni ante 2019 o se(mi pare di ricordare) nel 2020 ci sia stata una integrazione volta ad eliminare questa retroattività estendendola a tutti i periodi,prendendo dunque come valido ed efficace quanto di seguito disposto, in riferimento a qualsivoglia annualità

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti”, e che “Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569

Ringrazio anticipatamente

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
robertomartignone pubblicato 02 dicembre 2021

Le risponderà l ' esperto del forum ma l ' art.560parla chiaro . In genere è cssario inoltrare riciesta di visita tramite il portale delle vendte pubbliche , le arriverà anche ricevuta della richiesta . E ' tra gli obblighi del custode far visitare l ' immobile , sempre che la richiesta pervenga in un tempo accettabile ( 15 gg ) . 

bonnieclaudeltd pubblicato 04 dicembre 2021

Avendo comunicato tramite il legale al custode la presenza di un malato covid nell'appartamento pignorato anticipatamente prima della visita del custode ed degli inizi di lavori ho sbagliato a non fare entrare la custode più altre persone

inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2021

La domanda è insidiosa perché l’art. 560 (contenente tra l’altro la disciplina del diritto di visita) stato riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019.

Il nuovo testo della norma prevedeva, a proposito del diritto di visita che “Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti”, aggiungendo in generale che “Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569

Questa disposizione applicava alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescriveva che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L’applicazione temporale di queste norme è Questa l’art. 18-quater della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale al comma 2 ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Dunque, questa nuova disciplina si applica anche alle procedure pendenti, a meno che alla data del primo marzo non sia intervenuta già l’aggiudicazione.

ardigan pubblicato 06 dicembre 2021

Avete perfettamente colto il mio dubbio,non riuscivo semplicemnete a ricordare i dettagli della deroga del 2020 che avete esattamente riportato.

Se non ho dunque mal compreso..;mi confermate che ad oggi ogni incombenza in capo al custode relativamente alle tempistiche di rispostper le visite agli immobili,viene puntualmente descritta in ordinanza e che quindi,non vè alcun obbligo per il custode, in merito all'osservanza dei 15 giorni?

e che qualora non fosse esplicitato nulla in ordinaza... comunque rimanga a discrezione del custode organizzarsi in merito alle tempistiche(entro limiti ragionevoli naturalmente)?

grazie

 

inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2021

Esatto! ha compreso perfettamente.

ardigan pubblicato 06 dicembre 2021

Come sempre grazie!! per il Vs prezioso aiuto

inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2021

Grazie a Lei!

Close