Diritto di abitazione successivo ad ipoteca

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  • Ultimo messaggio 31 gennaio 2022
fmalt pubblicato 26 gennaio 2022

Gentili Signori,

sono aggiudicatario di un immobile e mi sto accingendo ad accendere un mutuo per il saldo prezzo, tuttavia il notaio pone alcune questioni che vi rappresento di seguito.

Premessa:

- l'immobile è stato acquistato dai coniugi X e Y suddividendo per il 50% ciascuno la nuda proprietà e l'usufrutto, iscrivendo contestualmente ipoteca per mutuo;

- a seguito di divorzio, Y ha ceduto ad X il suo 50% mantenendo il diritto di abitazione;

- l'abitazione risulta quindi di proprietà di X e gravata da diritto di abitazione di Y, come da certificazioni notarili allegate a perizia CTU;

- dato che l'ipoteca è antecedente il trasferimento dei diritti con mantenimento del diritto di abitazione, lo stesso trasferimento dei diritti è stato dichiarato, con sentenza, come parzialmente inefficace nei confronti del creditore;

- il GE, a seguito di pignoramento, ha emesso quindi ordinanza di vendita per l'intero diritto di proprietà;

- da art. 2812 cc comma 2, il diritto di abitazione si estingue al momento del decreto di trasferimento.

 

Domande:

- per iscrivere l'ipoteca del mio mutuo è ostativa la presenza formale del diritto di abitazione, seppur estinto ex art. 2812 cc comma 2 al momento del decreto di trasferimento?

- quali rischi mi assumerei se nel decreto di trasferimento non venisse dato conto dell'estinzione del diritto di abitazione?

- come procedere ove il GE rigettasse una eventuale istanza per dar conto nel decreto di trasferimento dell'estinzione del diritto di abitazione?

 

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione

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robertomartignone pubblicato 26 gennaio 2022

Se permanesse il vincolo , il mutuo non sarà erogato . 

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Non vediamo alcun rischio, né è necessario che nel decreto di trasferimento si disponga la estinzione del diritto di abitazione, trattandosi di estinzione che deriva direttamente dalla disposizione di cui all’art. 2812, c.c., correttamente richiamata nella domanda.

Questa norma infatti prevede che il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori.

Quindi, dall’esame delle risultanze dell’agenzia del territorio (consiervatoria dei registri immobiliari) si evince, senza bisogno di annotazione alcuna, che il diritto di abitazione si è estinto, in forza della presenza delle seguenti formalità: iscrizione ipotecaria, trascrizione del diritto di abitazione, trascrizione del pignoramento, trascrizione del decreto di trasferimento.

Non esiste dunque un problema di grado dell’ipoteca, anche perché il problema del grado si pone solo rispetto al concorso di plurime ipoteche (così come si ricava dalla lettura dell’art. 2852 c.c.), problema che qui non ricorre, né l’aggiudicatario corre rischi.

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