diritto di abitazione esecutato

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jessica pubblicato 23 maggio 2018

buongiorno, mia nonna ha subito un pignoramento immobiliare e la casa andrà all'asta a fine anno.. la casa in oggetto era la casa coniugale in cui viveva con mio nonno..deceduto 30 anni fa...mia nonna è quindi titolare del diritto di abitazione..e sia il ctu che il custode nelle loro relazioni hanno previsto due distinti valori dell'immobile..uno se viene messa all'asta solo la nuda proprietà..e l'altro se viene messa all'asta la proprietà compreso il diritto di abitazione. Mi chiedo, il giudice potrebbe non riconoscere il diritto di abitazione a mia nonna poichè non è soggetto terzo, ma esecutata? come posso farle riconoscere il diritto di abitazione? e se non viene riconosciuto..come posso ritardare il più possibile l'uscita di casa di mia nonna? considerando che ha 80 anni, è sola con una pensione di poche continaia di euro.. posso oppormi al decreto di trasferimento? grazie in anticipo. Jessica

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inexecutivis pubblicato 27 maggio 2018

Non riteniamo che nel caso prospettato possano esservi strade per rendere il diritto di abitazione opponibile alla procedura.

Dal tenore della domanda ricaviamo infatti il dato per cui la nonna ha subito il pignoramento in quanto esecutata, dal che si evince che l’immobile pignorato è di sua proprietà. Se così è, in quanto proprietario, subirà l’espropriazione alla stessa stregua in cui la subisce qualunque debitore sull’immobile che abita in qualità di proprietario.

Infatti, l’usufrutto legale in favore del coniuge superstite previsto dall’art. 540 c.c., (che, come noto, riconosce tale diritto sull’abitazione familiare al coniuge, che sia convivente col de cuius al momento della morte di questi) viene considerato dalla giurisprudenza quale (pre)legato ex lege (Cass. civ., 31 luglio 2013, n. 18354), del quale ha senso parlare se la proprietà viene individuata in un soggetto diverso. Solo in questo ambito l’istituto in parola ha una sua ragion d’essere, nella misura in cui riconosce al coniuge superstite il diritto di abitare la casa coniugale così l’imitando il diritto di proprietà del (diverso) erede, ed eventualmente di coloro che contro quest’ultimo agiscono. La norma, conseguentemente, non avrà ragione di porsi quando questo diritto costituisce l’estrinsecazione del diritto di proprietà.

Diverso sarebbe stato il caso in cui l’esecuzione fosse stata intrapresa contro un erede (proprietario del bene) diverso dal coniuge superstite.

In questo caso la giurisprudenza ha risolto il problema della opponibilità del diritto di abitazione al creditore pignorante (o ipotecario) muovendo dalla premessa per cui anche siffatto diritto è soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2648 c.c., aggiungendo tuttavia che il coniuge superstite acquista e trascrive il suo direttamente dall’erede, e quindi se quest’ultimo ha trascritto l’accettazione dell’eredità prima della trascrizione del diritto di abitazione del coniuge superstite, (e dunque su un bene libero), questo non determina ex se la prevalenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni compiute contro l’erede sul diritto del coniuge superstite, poiché tra diritto dell’erede e diritto del coniuge superstite non si pone un conflitto da risolversi secondo il meccanismo di cui agli artt. 2644 e ss c.c.

Ed allora, il conflitto andrà risolto guardando alla trascrizione del diritto di abitazione, che sarà opponibile solo si iscritto precedentemente alla iscrizione ipotecaria o (in assenza di questa) del pignoramento (Cass., sez. III, 20 settembre 2003, n. 10014.

Allo stesso modo, se l’esecuzione è intrapresa contro il de cuius, (o se contro di lui è stata iscritta ipoteca) la morte di questi non consentirà al coniuge superstite di opporre il diritto di abitazione spettantegli ai sensi del citato art. 540 c.c. (Cass., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 463).

frandreanastasia pubblicato 09 luglio 2018

Mi intrometto per chiedere una cosa, la mia casa penso sia stata venduta venerdì( non mi hanno ancora detto niente) mia mamma, superata da mio papà e non proprietaria dell’immobile, ha il diritto di abitazione, ma non vogliono farlo valere! Come posso fare? Contando che in casa viviamo io, mia madre e mia figlia di 5 mesi!

inexecutivis pubblicato 10 luglio 2018

Posta in questi termini la domanda è troppo generica per poter avere una risposta precisa.

molte informazioni occorrerebbero:

chi è il proprietario dell'immobile,

se il diritto di abitazione è stato costituito in favore di un soggetto diverso dal proprietario,

se la separazione è consensuale o giudiziale,

a quando risale il porvvedimento di assegnazione della casa coniugale,

se è stato trascritto o meno.

_annamaria pubblicato 13 febbraio 2019

Buonasera

Chiedo un Vs parere su qst situazione, casa: Io proprietà 50% Fratello proprietà 50%

Mio fratello teme che un suo creditore possa pignorare la casa di cui sopra, che sta usando lui. Mio fratello mi ha proposto di costituire il diritto di abitazione a suo favore, per salvare l'immobile.

Ma non capisco: dovrebbe donarmi o vendermi anche vendermi il suo 50% ?

In tutti i casi, come posso salvare il mio immobile (50%) ?

Grazie per l'attenzione.

Annamaria

inexecutivis pubblicato 18 febbraio 2019

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento disciplinato dagli artt. 1022 e ss c.c., a mente del quale “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.

Inoltre, ai fini che qui interessano, ai sensi del successivo art. art. 1026 c.c. le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di abitazione, sarà opponibile all'aggiudicatario solo se trascritto in data precedente al pignoramento (o all’ipoteca).

In particolare, poi, ai sensi dell’art. 2812 c.c., il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori.

Come si vede, il diritto di abitazione non sottrae l'immobile all'azione esecutiva dei creditori ma, ove opponibile, imporrà al nuovo proprietario di rispettare il diritto di abitazione precedentemente costituito.

L'unico rimedio, è quello di acquistare il 50% appartenente al debitore.

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