Non riteniamo che nel caso prospettato possano esservi strade per rendere il diritto di abitazione opponibile alla procedura.
Dal tenore della domanda ricaviamo infatti il dato per cui la nonna ha subito il pignoramento in quanto esecutata, dal che si evince che l’immobile pignorato è di sua proprietà. Se così è, in quanto proprietario, subirà l’espropriazione alla stessa stregua in cui la subisce qualunque debitore sull’immobile che abita in qualità di proprietario.
Infatti, l’usufrutto legale in favore del coniuge superstite previsto dall’art. 540 c.c., (che, come noto, riconosce tale diritto sull’abitazione familiare al coniuge, che sia convivente col de cuius al momento della morte di questi) viene considerato dalla giurisprudenza quale (pre)legato ex lege (Cass. civ., 31 luglio 2013, n. 18354), del quale ha senso parlare se la proprietà viene individuata in un soggetto diverso. Solo in questo ambito l’istituto in parola ha una sua ragion d’essere, nella misura in cui riconosce al coniuge superstite il diritto di abitare la casa coniugale così l’imitando il diritto di proprietà del (diverso) erede, ed eventualmente di coloro che contro quest’ultimo agiscono. La norma, conseguentemente, non avrà ragione di porsi quando questo diritto costituisce l’estrinsecazione del diritto di proprietà.
Diverso sarebbe stato il caso in cui l’esecuzione fosse stata intrapresa contro un erede (proprietario del bene) diverso dal coniuge superstite.
In questo caso la giurisprudenza ha risolto il problema della opponibilità del diritto di abitazione al creditore pignorante (o ipotecario) muovendo dalla premessa per cui anche siffatto diritto è soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2648 c.c., aggiungendo tuttavia che il coniuge superstite acquista e trascrive il suo direttamente dall’erede, e quindi se quest’ultimo ha trascritto l’accettazione dell’eredità prima della trascrizione del diritto di abitazione del coniuge superstite, (e dunque su un bene libero), questo non determina ex se la prevalenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni compiute contro l’erede sul diritto del coniuge superstite, poiché tra diritto dell’erede e diritto del coniuge superstite non si pone un conflitto da risolversi secondo il meccanismo di cui agli artt. 2644 e ss c.c.
Ed allora, il conflitto andrà risolto guardando alla trascrizione del diritto di abitazione, che sarà opponibile solo si iscritto precedentemente alla iscrizione ipotecaria o (in assenza di questa) del pignoramento (Cass., sez. III, 20 settembre 2003, n. 10014.
Allo stesso modo, se l’esecuzione è intrapresa contro il de cuius, (o se contro di lui è stata iscritta ipoteca) la morte di questi non consentirà al coniuge superstite di opporre il diritto di abitazione spettantegli ai sensi del citato art. 540 c.c. (Cass., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 463).