diritto di abitazione del condebitore esecutato

  • 605 Viste
  • Ultimo messaggio 15 marzo 2022
blu001 pubblicato 01 marzo 2022

Un immobile oggetto di pocedura esecutiva è pervenuto agli attuali proprietari per successione.
Ad uno di tali comproprietari spetta il diritto di abitazione mortis causa.
Il titolare di tale diritto è però anche condebitore esecutato.

Il Giudice dell'esecuzione scive nell'ordinanza di vendita che "il diritto di abitazione non può essere in questa sede riconosciuto essendo il titolare di tale diritto anche condebitore esecutato e prevalendo tale situazione giuridica sul diritto di godimento del bene".

Nonostante, a mio avviso, tale determinazione sia supportata anche dalla sentenza Cass. Civ. Sez. III, n. 15885/2014, esiste però diverso procedimento, davanti a diverso Giudice, per ottenere il riconoscimento del diritto di abitazione.

Quali sono i rischi per l'eventuale aggiudicatario dell'immobile, reso edotto dell'esistenza di tale procedimento?

Grazie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 04 marzo 2022

A nostro avviso l’affermazione compiuta dal giudice dell’esecuzione parzialmente è corretta.

Se invero l’esecuzione forzata consente di aggredire i beni del debitore a norma dell’art. 2740 c.c., questo diritto del creditore non può essere menomato dalla esistenza di un diritto che viene riconosciuto al non debitore. Quindi, la quota appartenente al condebitore titolare (anche) del diritto di abitazione può essere venduta come libera.

Così non è per le quote che non appartengono al titolare del diritto di abitazione, sulle quali quindi il diritto di abitazione può essere fatto valere come diritto riconosciuto al non proprietario.

In caso di vendita, pertanto, si avrebbe una comunione impropria avente ad oggetto il diritto di abitazione.

La conseguenza, allora, è che non potendosi procedere alla vendita della quota se non per un prezzo almeno pari al valore della medesima (art. 600 comma 2), e non potendo procedersi alla divisione in natura del diritto di abitazione, si dovrà sciogliere anche la comunione avente ad oggetto questo diritto, con riconoscimento, al comproprietario del diritto di abitazione, del valore della sua quota di piena proprietà e del valore del diritto di abitazione sulla restante quota.

blu001 pubblicato 04 marzo 2022

Grazie per la risposta.

inexecutivis pubblicato 05 marzo 2022

Grazie a lei!

blu001 pubblicato 10 marzo 2022

un chiarimento, per cortesia:

il valore del diritto di abitazione sulle quote NON di proprietà del condebitore esecutato titolare di tale diritto andrà riconosciuto in sede di riparto dei proventi della vendita del bene venduto come libero?

 

grazie

inexecutivis pubblicato 15 marzo 2022

esatto

Close