Diritto d'uso di abitazione e diritto d'uso dei mobili

  • 792 Viste
  • Ultimo messaggio 08 settembre 2018
mertinz pubblicato 06 settembre 2018

Salve! Nel caso di morte di uno dei due coniugi, l'altro coniuge ha diritto d'uso dell'abitazione coniugale. Nel caso in cui però proprietaria dell'immobile fosse la figlia di entrambi i coniugi, il coniuge superstite mantiene il diritto d'uso sui mobili presenti nell'abitazione? Cioè possono considersi disgiunti? Grazie a chi risponderà

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2018

A nostro avviso la risposta al quesito formulato deve essere negativa.

Invero, ai sensi dell'art. 540 c.c. al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, solo di proprietà del defunto o in comune.

La norma, ci sembra chiara nel riconoscere questo diritto al coniuge del defunto solo quando l'abitazione apparteneva a costui o ad entrambi i coniugi.

In questo senso, ad esempio, in giurisprudenza è stato negato al coniuge superstite il diritto esclusivo di abitazione della casa familiare, della quale il defunto era semplice conduttore in virtù di un atto di assegnazione, ancorché con diritto alla cessione in proprietà (P. Roma 16.11.1983).

Ci si è chiesti ancora se i diritti di abitazione e di uso spettino al coniuge anche se la casa e i mobili siano in comproprietà con un terzo. Per alcuni la norma è applicabile in quanto il diritto del comproprietario estraneo, che fino al momento dell'apertura della successione aveva goduto dei beni in modo indiretto o promiscuo, rimane comunque impregiudicato Altri, invece, ritengono che è inammissibile che il terzo comproprietario trovi la sua quota gravata di un diritto reale parziale.

Close