inexecutivis
pubblicato
28 settembre 2017
Probabilmente il contrasto tra quanto indicato in perizia e quanto riportato nell’avviso di vendita è solo apparente, ed in effetti oggetto di trasferimento è l’intero e non la quota.
Ricaviamo questo convincimento dalla previsione di cui all’art. 600 c.p.c., a norma del quale quando è pignorata la quota di un bene(e questo è il suo caso, atteso che la perizia stima ½) “Il giudice dell'esecuzione … provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione non … è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa…”.
In sostanza, quando è pignorata una quota il Giudice, ove possibile provvede a separarla materialmente dall’intero (ad esempio disponendo il frazionamento di un terreno). Se invece il materiale frazionamento non è possibile (cosa che si verifica quando vengono pignorati fabbricati) dispone che si proceda allo scioglimento della comunione mediante la vendita dell’intero e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con l’avvertenza che quanto spettante al comproprietario esecutato sarà posto a disposizione dei creditori.
Nel suo caso, trattandosi di fabbricato, molto probabilmente si sta vendendo l’intero perché la separazione della quota (1/2) pignorata non è possibile.
Le suggeriamo di controllare anche l’ordinanza di vendita per verificare se in essa trova conferma di quanto le abbiamo detto.
Altra verifica può essere fatta paragonando il valore della quota rispetto al prezzo base.